Charge back, cosa dice il Codice del Consumo
L’articolo 62 comma 2 del Codice del consumo afferma che: “l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo […]”. Il charge back è una procedura che consente il riaccredito di una somma di denaro che è stata contestata e disconosciuta dal titolare della carta di credito. Quindi, ovviamente, requisito essenziale per richiedere l’attivazione della procedura è che il pagamento sia stato effettuato con carta di credito. La procedura di charge back può essere richiesta: – quando il titolare della carta di credito scopre transazioni potenzialmente fraudolente o errate (ad es. nel caso di doppio addebito ovvero pagamento per un importo maggiore di quello autorizzato); – quando il consumatore non riceve il prodotto dopo aver inutilmente sollecitato la consegna.Come si attiva la procedura di charge back
Il primo passo da compiere per il consumatore è il disconoscimento del pagamento e la dichiarazione di utilizzo fraudolento della carta ex art. 62, comma 2 del Codice del consumo. Come si effettua il disconoscimento di un’operazione per ottenere il charge back? La procedura deve essere attivata entro 13 mesi dalla data di emissione dell’estratto conto della carta con la quale è stato effettuato l’acquisto e dalla quale compaiono le transazioni contestate. Il consumatore può svolgere tale attività direttamente in filiale di persona, o tramite l’invio di PEC o raccomandata indirizzata all’Ufficio Reclami della banca che ha emesso la carta di pagamento. Per motivi di celerità è consigliabile la prima soluzione, in quanto, non solo è più agevole la firma di tutti i moduli richiesti, ma si evita anche l’eventuale attesa di 60 giorni per la ricezione della risposta dell’ufficio preposto. Al momento della richiesta di attivazione della procedura, è utile portare con sé copia dell’ordine effettuato, della ricevuta di pagamento e di tutte le email di sollecito inviate alla piattaforma di e-commerce. Talvolta la banca richiede che il consumatore depositi una denuncia presso le forze di polizia per attestare di aver subito una frode. In questo caso è bene allegarla alla documentazione.La procedura di rimborso
A questo punto, una volta che la banca o la società emittente della carta di credito riceve la domanda di charge back da parte del consumatore, ha inizio una fase di istruttoria che potrà concludersi con tre esiti differenti:- la banca o la società emittente sceglie di rimborsare direttamente al titolare della carta, senza iniziare la procedura di charge back (questa soluzione spesso si preferisce nel caso in cui l’importo della transazione sia esiguo e comunque inferiore al costo della procedura);
- la banca o la a società emittente nega il rimborso;
- la banca o la società emittente conferma l’avvio della procedura di charge back.
Data: 15 marzo 2022