Saldi: il nostro decalogo “anti-bidone”

Redazione UNC
25 Giugno 2024
Condividi su
A cosa bisogna stare attenti per evitare fregature durante la stagione dei saldi? Gli esperti di Unc sono disponibili per tutelare i consumatori in caso di problemi, ma visto che prevenire è meglio che curare, ecco i nostri consigli “anti-bidone” sui saldi.

Il decalogo contro le fregature dei saldi

  1. Confrontate i prezzi. Non fermatevi mai al primo negozio, ma confrontate i prezzi di più esercizi, eviterete fregature. A volte basta un giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi.
  2. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai. Valutate la bontà della merce guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone…).
  3. Datevi un budget. Stabilite una cifra massima da spendere e obbligatevi a rispettarla: eviterete di sentirvi in colpa e avere ripensamenti a posteriori.
  4. Negozi e vetrine. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile: non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il prezzo precedente, la percentuale dello sconto e il prezzo nuovo. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”. Dallo scorso anno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che attua la direttiva Ue 2019/2161 rafforzando le tutele dei consumatori sugli sconti farlocchi. Il venditore è dunque tenuto a indicare anche il “prezzo precedente”, ossia quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti i saldi; chi non lo fa rischia una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098,74 euro. Questa nuova regola, però, rende solo più complicato e rischioso fare sconti farlocchi, ma certo non li impedisce.
  5. Diffidate degli sconti superiori al 50% che spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati e suggeriamo ancora ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, non facendosi incantare da ribassi troppo elevati.
  6. No ai fondi di magazzino. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Come accorgersene? State lontani da quei negozi che avevano i ripiani semivuoti prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei capi più svariati. E’ improbabile che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni articolo, di tutte le taglie e colori.
  7. Prova dei capinon c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vi vogliono far provare i capi di abbigliamento o che per farveli provare vi chiedono un anticipo.
  8. Cambio merce. Anche durante i saldi vige la normale regola: è il negoziante a stabilire se permette al consumatore che ha cambiato idea di effettuare il cambio. Nei negozi fisici il cambio infatti non è obbligatorio per legge (a diffenrenza di quanto accade online o, naturalmente, in caso di capo difettoso)
  9. Prodotti difettosi: non valgono più i 2 mesi. Conservate sempre lo scontrino (anche se non è obbligatorio averlo per esercitare la garanzia, basta la prova dell’acquisto). Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare in caso di difetto: il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Dal 1° gennaio 2022, grazie all’entrata in vigore del D. Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, non è più necessario denunciare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla sua scoperta (erano 2 mesi, non 7 o 8 giorni), anche se prima lo fate meglio è. L’azione per far valere i propri diritti, comunque, si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. In caso di difetto di conformità del bene, avete diritto alla sua riparazione o alla sostituzione del bene. La scelta è del consumatore, salvo che la sostituzione sia impossibile o con costi sproporzionati rispetto all’altro rimedio, tenuto conto del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto e dell’entità del difetto (non potete prendere la sostituzione delle scarpe solo perché è rotto un laccio, in tal caso dovete accettare la riparazione). Se riparazione e sostituzione non sono state fatte o sono state rifiutate dal venditore per i costi sproporzionati, o sono impossibili, (ad esempio perché manca la vostra taglia), se si rimanifesta il difetto nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità, se il venditore ha dichiarato (o risulta chiaramente dalle circostanze) che non procederà al ripristino entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore, oppure se il difetto è talmente grave da giustificarlo, allora avete diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla restituzione dei soldi.
  10. Pagamenti con Pos. Tutti i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, per qualsiasi importo. Se non lo fanno potete chiamare i vigili, la guardia di finanza o comunque le forze dell’ordine per far applicare la sanzione prevista: 30 euro + il 4% del valore della transazione rifiutata. Ricordate, però, che se il commerciante ha il Pos fuori uso per un guasto tecnico o se il terminale non ha linea, non è passibile di sanzione. Ovviamente il guasto deve essere oggettivo, e quindi va dimostrato dall’esercente. 

Condividi su: