LA LEGGE SUL SOCCORSO STRADALE : OBBLIGHI E CRITERI DI APPLICAZIONE
Come sopra ricordato, il nuovo Codice della strada impone a chiunque causi un incidente a danno di animali di fermarsi e garantire il soccorso; quest’ultimo obbligo è previsto anche per le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali, senza averlo causato. Tali soggetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Significa che bisogna attivarsi perché il soccorso sia prestato, ma non che lo si debba prestare personalmente. Può, cioè, essere sufficiente chiamare un organo qualificato, preoccupandosi di attenderne l’arrivo e, nel frattempo, se possibile, di evitare che l’animale subisca altri danni. Non si richiede di occuparsi direttamente dell’intervento di soccorso in sé (anche per non creare peggioramenti della situazione, non avendo le giuste competenze). Questa interpretazione è stata avvalorata dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 29543 (Sezione III penale, 22 luglio 2011) ha stabilito che un automobilista che ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere un animale domestico dopo averlo accidentalmente investito, e per di più impedisca ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di maltrattamento di animali. È, infatti, riconducibile a tale fattispecie criminosa ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, posta in atto da chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione a un animale e la sanzione prevista è aggravata se l’animale poi muore. In sintesi, la legge impone l’obbligo di fermarsi e chiamare aiuto, favorendo attivamente il soccorso dell’animale investito (pena il rischio di ricevere la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada e, potenzialmente, di incorrere perfino nella pena prevista per il reato di mal- trattamento di animali), ma non prescrive di provvedere personalmente all’intervento di soccorso in sé.CHI PAGA PER IL SOCCORSO?
Il Codice della strada non prevede un fondo statale per gli animali accidentati; una Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2010, quindi diffusa poco dopo la modifica del Codice della strada, aveva sottolineato l’inderogabile necessità che tutte le Amministrazioni competenti assicurassero il servizio di reperibilità e pronto soccorso per gli animali incidentati, coinvolgendo, di fatto, i Servizi veterinari pubblici nell’applicazione della norma. Competenza ora confermata nei nuovi Lea: dal 2017, la riforma dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ha disposto che il soccorso agli animali incidentati passasse allo Stato. In ogni caso, la spesa veterinaria non è mai accollata alle strutture veterinarie private che erogano la prestazione, su richiesta del soccorritore. Si comprende, dunque, l’obiettivo dell’interrogazione, di ottenere un fondo per il sostegno economico dell’attività di cura degli animali che subiscono il danno. In attesa che ciò avvenga, le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell’animale devono ritenersi, in linea generale, a carico del soccorritore. Per questo, l’utente della strada, che sia la causa o anche che sia rimasto coinvolto nell’incidente stradale, nel momento in cui decide di svolgere il compito di “soccorritore” richiedendo direttamente e personalmente una prestazione veterinaria in emergenza, deve essere consapevole che si sta facendo carico anche di sopportare anche le spese relative alla stessa. Si potrebbe osservare che tale prospettiva rischia di disincentivare il rispetto del Codice della strada. Non bisogna dimenticare, però, che ogni evento potrà essere reso oggetto di accertamenti che potranno consentire di stabilire e confermare, di volta in volta, come e su chi dovrà ricadere o eventualmente essere distribuito l’onere economico derivante. Autore: Paola Fossati in collaborazione con Animalidacompagnia.itData: 4 dicembre 2018 Aggiornamento: 29 settembre 2020