La differenza con la bici a pedalata assistita
Quando si parla di bici elettriche, la prima distinzione che occorre fare è quella con le bici a pedalata assistita. Queste ultime, come indicato nell’articolo 50 del Codice della Strada, sono equiparate a un velocipede. Esse infatti camminano solo attraverso la pedalata muscolare del pilota. Il motorino di chi sono dotate, e la cui velocità massima è di 25 km/h, è solo ausiliario e serve a rendere la pedalata meno faticosa. Ciò significa che superata questa velocità, o se si smette di pedalare, la bici si ferma. Questo tipo di bici al momento può circolare nelle strade pubbliche senza nessuna particolare autorizzazione, al pari delle bici tradizionali. Al contrario le bici elettriche dispongono di un motorino che, oltre ad assistere la pedalata, può essere azionato anche senza pedalare. Per guidare questo tipo di mezzi è necessario possedere la patente di categoria AM.Targa e immatricolazione
Attualmente le bici elettriche possono essere utilizzate non solo nelle piste ciclabili, ma anche nelle corsie normali o in quelle preferenziali. Considerata la velocità sostenuta che riescono a raggiungere i modelli più evoluti (come detto circa 60 km/h), un loro uso scorretto o pericoloso rischia di mettere seriamente a rischio l’incolumità dei conducenti di altri veicoli ma, soprattutto, quella degli utenti deboli della strada (dunque pedoni e ciclisti). Per questo motivo in Parlamento si sta discutendo la possibilità di introdurre per le bici elettriche l’obbligo di targa e immatricolazione, in modo che i loro conducenti possano essere sanzionabili in caso di infrazioni del Codice della Strada. Una delle proposte è quella di prevedere un contrassegno da apporre sul telaio della bici: in pratica un vero e proprio libretto di circolazione che permetterà di differenziare le bici elettriche dalle normali biciclette non servoassistite. La targa invece, al pari delle altre moto, dovrà essere esposta sul retrotreno del mezzo.RCA auto, casco e senso di marcia
Al momento per i ciclisti non è previsto l’obbligo di sottoscrivere una RCA per assicurare la loro bici. Nel caso delle bici elettriche si punta a inserirne l’obbligo. In questo modo in caso di incidente il possessore del mezzo potrà rispondere di una sua eventuale colpa esclusiva o condivisa con altri soggetti rimasti coinvolti, e coprire così eventuali danni.Casco e senso di marcia
Sull’obbligo del casco protettivo omologato deve ancora essere chiarito se si tratterà di un casco da bicicletta (più probabile) o da moto. Altra novità importante riguarda il rispetto della viabilità a cui si attengono gli altri mezzi a motori. Ciò significa che chi guida una bici elettrica non potrà circolare in contromano o transitare nelle zone chiuse al traffico. Qualora dovesse infrangere queste regole, andrà incontro alle stesse sanzioni previste per i conducenti degli altri mezzi. Autore: Rocco BellantoneData: 15 aprile 2019