Il Decreto del Fare (convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha stabilito che l’importo della multa viene ridotto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. In pratica se si viene fermati e si riceve contestualmente il verbale, i cinque giorni decorrono dalla data dell’infrazione; invece, se il verbale viene notificato successivamente al domicilio, i cinque giorni decorrono dalla data di ricezione. In alcuni Comuni sul verbale è chiaramente indicato l’importo scontato; in altri, spetta al cittadino calcolare l’importo ridotto (ricordiamo che il calcolo si fa sulla sanzione e non sulle spese di notifica).
La norma esclude dallo sconto le violazioni più gravi, cioè quelle per le quali è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente (es. sorpasso in curva, circolazione sulle corsie di emergenza, guida in stato di ebbrezza, ecc.).
Se entro i 5 giorni previsti, viene effettuato il pagamento di una multa senza la riduzione del 30%, si ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso, secondo le modalità in uso presso ciascun ufficio (es. vigili, polizia ecc.); nel caso, invece, il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l’obbligazione non si considera estinta, ma si dovrà pagare la differenza.
Ricordiamo, infine, che se si procede al pagamento scontato della multa, non si ha più diritto al ricorso.
HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI ALLO SPORTELLO DEDICATO
Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 23 novembre 2016
Multe: quando si ha diritto allo “sconto”
Vuoi ricevere news sul mondo dei consumatori?
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sui reclami più diffusi.