BANCHE: UNC presenta esposto alla Procura contro Bankitalia
Le Procure di Roma e di Ancona accertino eventuali scorrettezze di Bankitalia sul caso Banca Marche; il Governo proponga la modifica degli articoli 5 e 35 del DDL 180/2015
Roma, 11 dicembre 2015 – “L’Unione Nazionale Consumatori ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e Ancona contro Bankitalia per accertare eventuali profili penalmente rilevanti in relazione alla mancata vigilanza e alla mancata comunicazione al mercato in merito ai rilievi fatti al management di Banca Marche” ha dichiarato l’avv. Corrado Canafoglia, coordinatore delle Marche dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Bankitalia è intervenuta più volte dentro le banche fallite, rilevando delle anomalie negli anni precedenti ai default, ma non ha mai ritenuto di dover avvisare il mercato. In particolare, per Banca Marche, non l’ha fatto nel 2012 quando c’è stato l’aumento di capitale. Se lo avessero fatto, i risparmiatori non avrebbero certo acquistato le azioni e le obbligazioni secondarie e non avrebbero perso i loro soldi” ha proseguito Canafoglia.
“Chiediamo al ministro Padoan ed al Governo, che stasera si accinge a fare una proposta, di inserire, tra le misure, la modifica del decreto salvabanche, laddove impedisce ai consumatori l’esercizio dei loro sacrosanti diritti” ha proseguito Canafoglia.
“L’art. 5 del decreto legislativo n. 180 del 16 novembre 2015, infatti, prevede che tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Banca d’Italia, in relazione a questa vicenda, sono segreti. Una cosa assurda ed inaccettabile che impedisce ai risparmiatori di trovare le prove delle omissioni e delle colpe di chi ha determinato il dissesto delle banche e di chi avrebbe dovuto controllare e vigilare” ha dichiarato Canafoglia.
“Anche l’art 35 comma 3 relega alla sola Banca d’Italia o a soggetti ad essa designati l’azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici delle banche incriminate. Si vuole impedire ai consumatori di poter agire giudizialmente in sede civile contro gli ex vertici, ossia contro i maggiori responsabili di questa vicenda” ha proseguito Canafoglia.
Ricordiamo che secondo l’art. 5 del D.gls n. 180/2015: “Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di risoluzione sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto”.
L’art. 35, comma 3, stabilisce che: “L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In mancanza di loro nomina, l’esercizio dell’azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d’Italia”.