Comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori
Roma, 17 ottobre 2008 – Le aziende acquedottistiche non possono far pagare la tariffa di depurazione nella bolletta dell’acqua se manca il depuratore dell’acqua fognaria e dovranno restituire agli utenti quanto già versato.
E’ questa –sostiene l’Unione Nazionale Consumatori- la conseguenza della sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 (legge Galli), secondo il quale gli utenti devono pagare la tariffa di depurazione anche se le acque di fognatura sono sprovviste di un sistema di depurazione.
“In questo modo –commenta l’avv. Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Consumatori- molti Comuni, i quali incassano la tariffa, lucrano centinaia di milioni di euro a fondo perduto in quanto, mentre la legge Galli prevedeva che le somme incassate dovevano essere accantonate per la costruzione del depuratore, successivamente questa norma è stata abolita dalla legge n. 179/2002 con una formulazione fumosa secondo la quale i proventi della tariffa di depurazione sono “a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d’ambito”. Un altro assurdo giuridico, infine, conclude il comunicato, è che molti Comuni furbescamente fanno pagare la tariffa di fognatura a chi scarica l’acqua reflua nella propria fossa biologica.