CANONE RAI: Agenzia Entrate emana provvedimento
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento su come chiedere il rimborso ma non chiarisce come sospendere il pagamento se non dovuto
Roma 2 agosto 2016 – L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento con le istruzioni per richiedere il rimborso del canone tv pagato con l’addebito in bolletta, ma non dovuto.
“Purtroppo l’Agenzia si è limitata a disciplinare quanto era espressamente previsto dal decreto n. 94 del 13/5/2016, ossia le modalità per richiedere il rimborso. Nulla si dice su come contestare la richiesta di pagamento prima di averlo effettuato, ossia su come sospendere il pagamento del canone in bolletta, saldando solo la quota energia, senza incorrere in sanzioni per ritardato pagamento nel caso l’Agenzia dia poi torto al contribuente” afferma Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Ad oggi non si sa quando la tardività del pagamento dipende dal cause imputabile all’utente. La contestazione del pagamento da parte del contribuente, ad esempio, sospende i termini oppure si è considerati ritardatari? Inoltre vanno riviste le sanzioni un tempo previste” conclude Dona.
L’associazione ricorda che l’art. 20 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, prevede sanzioni pari ad un ventesimo, un decimo o ad un quinto del canone a seconda del ritardato pagamento (la famosa “piccola sovrattassa” che ci dicevano nei telegiornali). Ma l’art. 20 fa ancora riferimento all’art. 5, ossia al pagamento del canone “in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno“. Ora questa sanzione sarà applicata solo a chi pagherà dopo il 31 ottobre? Tutti aspetti che attendono un chiarimento da parte di qualcuno.