ANTITRUST: istruttoria su Agos, Findomestic e Cardif
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Avviate istruttorie su Agos, Findomestic e Cardif per accertare se la concessione del prestito è condizionata alla sottoscrizione delle polizze.
Roma, 18 aprile 2018 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell’Ivass, ha avviato due distinti procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di Agos Ducato S.p.A., Cardif Assurance Vie s.a., Cardif Assurances Risques Divers s.a. e Findomestic Banca S.p.A.
“Bene, si faccia immediata chiarezza. Non si possono, infatti, condizionare i consumatori a sottoscrivere polizze assicurative prive di connessione con il finanziamento pur di poter avere prestiti personali. Il consumatore deve essere libero di scegliere e non deve subire indebiti condizionamenti e forzature” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Oggetto degli approfondimenti dell’Antitrust sono due autonome condotte poste in essere dalle società erogatrici dei finanziamenti e dalle compagnie di assicurazione.
Secondo l’ipotesi istruttoria, Agos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. avrebbero condizionato, di fatto, la concessione a favore dei consumatori di prestiti personali alla sottoscrizione da parte degli stessi di polizze assicurative prive di connessione con il finanziamento, realizzando in tal modo una “pratica legante” tra i prodotti bancari e assicurativi, in violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo. Tali condotte sarebbero idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento in questione, nella misura in cui le imprese prospettano ai consumatori – intenzionati a richiedere prestiti – di poter accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo le menzionate polizze assicurative, che nulla hanno a che vedere con il finanziamento, attuando un abbinamento forzoso tra le due tipologie di prodotti.
Per quanto riguarda, invece, le compagnie di assicurazione Cardif Assurance Vie s.a. e Cardif Assurances Risques Divers s.a. avrebbero posto in essere condotte contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore, in violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, perché, pur essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le proprie polizze assicurative e i finanziamenti erogati da Agos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A., avrebbero rifiutato la restituzione richiesta da parte di consumatori di estinzione anticipata dei finanziamenti delle quote parti dei premi delle polizze assicurative, motivando il rifiuto con l’assenza di connessione tra le due tipologie di prodotti: nel far ciò, le due compagnie non avrebbero attuato nei confronti delle finanziarie alcuna attività di verifica circa gli abbinamenti forzosi e, in via generale, di monitoraggio e controllo circa la modalità di collocamento dei prodotti assicurativi in questione.