BANCHE: bene il richiamo dell’Antitrust sui sovrapprezzi ma servono sanzioni
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
L’Autorità Antitrust ha ribadito che il sovrapprezzo per l’uso di carte di credito e di debito è sempre vietato. Per Unc oltra la moral suasion servono interventi concreti.
Roma, 26 novembre 2018 – L’Autorità Antitrust ha ribadito oggi che il sovrapprezzo per l’uso di carte di credito e di debito è sempre vietato, e costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo.
“Bene il richiamo dell’Antitrust, ma non basta più la moral suasion, servono sanzioni!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Non è accettabile che alcuni tabaccai facciano pagare un sovrapprezzo di 1 euro per l’acquisto di sigarette o marche da bollo per il solo fatto si usa la carta di credito. Potevamo accettare un margine di tolleranza non appena entrata in vigore la legge, ma il decreto legislativo n. 218/2017 è stato pubblicato in Gazzetta nel lontano 13 gennaio 2018. Di tempo, insomma, per adeguarsi e conoscerlo ne è passato fin troppo. Qui si tratta di furbetti del quartierino, e ai furbetti, purtroppo, non bastano gli inviti” conclude Dona.
L’Antitrust ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi (quali biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti) mediante carta di credito / debito. Inoltre, sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti l’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo (spesso pari a 1€) in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.
L’art. 62 del Codice del Consumo stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.
Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366, recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
In applicazione di tali norme, i venditori di qualsiasi bene o servizio al dettaglio non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta.
L’Autorità è già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento: trasporto aereo, vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, vendita online di servizi di viaggio, servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.
Ora, però, si rivolge agli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc), invitandoli a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo, riservandosi di attivare i propri poteri sanzionatori.