ANTITRUST: vittoria, sanzionate compagnie telefoniche per bollette 28 giorni
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Era ora! Sanzione da 228 mln di euro contro TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre per intesa anticoncorrenziale.
Roma, 31 gennaio 2020 – “Vittoria! Era ora! Dopo due anni dall’inizio dell’istruttoria, aperta il 7 febbraio 2018, il procedimento per la vicenda delle bollette da 28 giorni si chiude finalmente con una condanna delle compagnie telefoniche” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la notizia della chiusura del procedimento Antitrust contro TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre per il coordinamento della loro strategia commerciale per la vicenda delle bollette da 28 giorni. Una sanzione pari a 228 mln di euro.
“La telenovela, purtroppo, non è ancora finita, dato che le compagnie impugneranno al Tar. Ma almeno si è messo un punto importante in questa triste vicenda” conclude Dona.
L’Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro, avendo accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa alla revisione delle tariffe effettuata al momento del ritorno alla fatturazione mensile. In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione a 28 giorni a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.
Tale coordinamento era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti.
L’Autorità aveva adottato nel marzo 2018 delle misure cautelari che, grazie alle specifiche modalità e tempistiche, avevano effettivamente impedito l’attuazione dell’intesa. Infatti, a seguito dell’adozione di tali misure, gli operatori avevano dovuto riformulare le proprie strategie commerciali e ciò aveva determinato una diminuzione dei prezzi rispetto alla rimodulazione annunciata.
Nell’imporre le sanzioni l’Autorità ha bilanciato la necessità che esse abbiano efficacia deterrente rispetto a possibili future condotte concertate tra i suddetti operatori e, d’altro canto, l’esigenza che le stesse non siano ingiustificatamente afflittive.
Nel far ciò anzitutto ha tenuto conto della circostanza che gli effetti dell’intesa sono stati evitati applicando per la prima volta delle misure cautelari, che peraltro hanno comportato una riduzione dei prezzi in misura differenziata per i clienti degli operatori oggetto del procedimento prima che la revisione delle tariffe fosse completata.