ANTITRUST: segnalazione sui toner Prink. Va chiarito se sono rigenerati. AGGIORNAMENTO
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
L’Unione Nazionale Consumatori ha depositato una segnalazione sulla trasparenza delle etichette dei toner compatibili e rigenerati. Serve più chiarezza anche per il programma “Prink Love Nature”.
Roma, 27 novembre 2018 – “C’è una notevole differenza tra prodotti ‘compatibili’ e ‘rigenerati’ ed è bene che Prink chiarisca in etichetta la tipologia dei suoi toner, per evitare di far cadere in errore i consumatori”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, in merito alla segnalazione depositata presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui prodotti a marchio Prink.
Agli sportelli di Unc sono giunte diverse segnalazioni di consumatori che lamentano di aver acquistato presso negozi Prink dei toner di tipologia compatibile, seppure fossero stati presentanti e venduti come toner rigenerati: i prodotti “compatibili”, infatti, sono beni nuovi di fabbrica con delle caratteristiche identiche agli originali in termini di qualità e quantità di stampa; quelli “rigenerati”, invece, vengono prodotti sostituendo i componenti di una cartuccia o toner già utilizzati. “La differenza sostanziale tra le due tipologie -spiega Massimiliano Dona- è che i toner ‘rigenerati’ potrebbero assicurare maggiore rispetto dell’ambiente tanto da essere definiti ‘ecocompatibili’: per questo è fondamentale che l’azienda fornisca ai consumatori valide informazioni sui prodotti in commercio anche in rapporto al prezzo delle due diverse tipologie.”
“Auspicheremmo inoltre maggiore trasparenza sul programma ‘Prink Love Nature’, attraverso il quale l’azienda dichiara la propria attenzione per l’ambiente -conclude l’avvocato Dona- il logo della campagna dovrebbe essere presente soltanto sui toner che consentono una significativa riduzione del consumo di plastiche e un conseguente beneficio sull’ambiente, non su tutti gli altri prodotti che non sono stati sottoposti ad un procedimento di riciclo”.
AGGIORNAMENTO: in data 23 gennaio 2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento, deliberando che non sussistono a riguardo elementi sufficienti per un approfondimento istruttorio, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’ Autorità con delibera del 1° aprile 2015.