Dal 1° gennaio 2024 rischio penali se recesso anticipato da contratti luce a tempo determinato o a prezzo fisso.
Roma, 2 gennaio 2024 – “Una vergogna! Abbiamo chiesto inutilmente e ripetutamente a Governo e Parlamento, depositando le osservazioni al disegno di legge sulla concorrenza appena varata, di abrogare l’art. 7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 210 dell’8 novembre 2021, che prevede che il fornitore di energia elettrica possa far pagare ai clienti una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2024, della delibera Arera che, in applicazione della legge, ha regolato questa facoltà per i fornitori di energia elettrica di applicare un onere a carico del cliente in caso di recesso anticipato, ossia se esercita il recesso prima del termine di durata del contratto o del prezzo.
“Purtroppo, il Parlamento, dimostrando di voler stare dalla parte delle compagnie energetiche che stanno facendo extraprofitti milionari e non da quella delle famiglie, in barba alla libera concorrenza, che prevede la perfetta mobilità del consumatore, non ha accolto la nostra richiesta” prosegue Vignola.
“Un fatto ancor più grave se si considera che proprio ora sta per essere eliminato il mercato tutelato e che, quindi, le famiglie, non informate su quello che devono correttamente fare per evitare di pagare di più, non essendo mai partita la campagna informativa, dovrebbero almeno essere lasciate libere di cambiare fornitore in caso di fregature. Insomma, dopo il danno la beffa!” conclude Vignola.
I consumatori possono sempre cambiare fornitore, ma mentre in generale il recesso non ha costi per il cliente (quando cambia fornitore eventuali costi sono connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto con il venditore entrante, ossia quello nuovo), nel caso di offerte della luce che prevedono un prezzo fisso e la durata del prezzo o del contratto per un tempo determinato (solitamente 12 o 24 mesi) è possibile sia previsto (e solitamente lo è) il pagamento di una somma da parte del cliente in caso di recesso anticipato, ossia se esercita il recesso prima del termine di durata del contratto o del prezzo. L’onere per il recesso anticipato deve essere indicato chiaramente nel contratto nel suo importo massimo (la somma di denaro richiesta potrebbe essere ridotta in fase di applicazione) e deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente; deve inoltre essere indicato nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della Scheda sintetica, che riassume le caratteristiche dell’offerta.
Il Decreto Legislativo n. 210 dell’8 novembre 2021 art. 7, comma 5 prevede che: “Il fornitore può imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un’aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell’ambito del contratto. L’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore“.
Arera, nella delibera, ha precisato che “Il diritto di recesso (…) non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte”. In deroga a questa regola “è facoltà del venditore prevedere eventuali oneri di recesso anticipato esclusivamente nel caso di: contratti di fornitura di energia elettrica (…) a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato (…) fermi restando gli obblighi informativi in materia di cui al Codice di condotta commerciale. Non rientrano in tale casistica i contratti che prevedono l’applicazione congiunta di un prezzo fisso ed un prezzo variabile. Nei contratti di durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata, l’onere di recesso anticipato può essere previsto solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche come definita nel contratto medesimo. L’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto o del primo periodo di vigenza delle condizioni economiche a prezzo fisso”.