CANONE RAI: domani scadono i termini, l’Agenzia delle Entrate emani il decreto sui rimborsi
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Scadono domani, giovedì 30 giugno, gli ultimi termini per la presentazione dell’autocertificazione sul canone Rai e per salvarsi dal pagamento di almeno 50 euro sui 100 dovuti per l’anno 2016.
Roma, 29 giugno 2016 – “Pochi italiani sanno che possono ancora inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione e che se la inviano prima del 30 giugno perderanno solo 50 euro sui 100 del canone. Peccato che la Rai non li abbia informati né con spot né attraverso i telegiornali” dichiara Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori.
L’associazione, poi, chiede all’Agenzia delle entrate di emanare entro luglio il provvedimento sui rimborsi previsto dall’art. 6 comma 2 del decreto Mise n. 94 del 13/5/2016, anche se legalmente ha 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto stesso, avvenuta il 5 giugno 2016.
“Chiediamo che il decreto non preveda solo come chiedere il rimborso dopo che i soldi sono già stati indebitamente riscossi, ma anche cosa devono fare gli utenti per evitare il prelievo del canone non dovuto. Ecco perché il decreto deve essere emanato prima che comincino ad arrivare le bollette della luce di luglio” prosegue Dona.
L’Unione Nazionale Consumatori chiede, infatti, all’Agenzia di chiarire cosa devono fare gli utenti se a luglio arriva una richiesta indebita di pagamento del canone: quale è la procedura per evitare di pagare quanto non dovuto e presentare reclamo? Basterà sospendere la domiciliazione della bolletta o bisognerà presentare un reclamo?
Di seguito le cose che secondo l’UNC andrebbero chiarite ed inserite nel decreto:
1) modalità per contestare la richiesta di pagamento del canone o di eventuali sanzioni (ad esempio perché la tardività del pagamento non dipende dall’utente);
2) la procedura per pagare parzialmente la fattura di luglio, sia se si vuole contestare la parte relativa al canone Rai e pagare la luce, sia se si vuole pagare il canone Rai ma si contesta l’importo relativo alla luce, sia se si vogliono contestare entrambi. Nel decreto Mise si dice che “il pagamento parziale della fattura e’ effettuato secondo le modalita’ gia’ ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento“, ma non si specifica se queste modalità valgono solo quando si contesta il pagamento della luce o anche per il canone. Inoltre, se uno paga in modo parziale la luce, le modalità ordinariamente definite per le imprese elettriche prevedono che l’impresa non interrompa le azioni di autotutela, rendendo complesso il pagamento parziale.
Se a luglio il consumatore paga la luce e non vuole pagare il canone, contestando qualcosa, ad esempio la mancata presa in carico dell’autocertificazione, cosa deve fare per non incorrere in sanzioni per ritardato pagamento? Basterà pagare la luce e limitarsi a non pagare il canone o dovrà essere inoltrata una richiesta per contestare l’addebito non dovuto, e come?
3) Se a luglio l’importo del canone non sarà inserito in bolletta, cosa deve fare il consumatore? E’ una cosa da chiarire. Nel decreto Mise, infatti, è scritto che l’utente non deve pagare sanzioni se la tardivita’ non dipende da cause a lui imputabili. Va chiarito, però, quando non sono imputabili. Se l’impresa non inserisce il canone da luglio ad ottobre ed il consumatore non fa niente per pagare e segnalare il disguido, è incolpevole?
4)Predisporre due modellini come per l’autocertificazione, uno per la richiesta di rimborso in caso di prelievo già effettuato e uno per tutto il resto, ossia per contestare la richiesta di pagamento prima del prelievo, evidenziare che la tardività nel pagamento dipende dall’impresa elettrica ecc ecc
5) Consentire di inviare all’Agenzia il modello di rimborso o la contestazione del pagamento con le stesse procedure dell’autocertificazione (Entratel, tramite caf, plico raccomandato, posta certificata con firma digitale), senza essere costretti a far valere le proprie ragioni con un formale ricorso in Commissione tributaria;
6) Chiediamo che le imprese elettriche a luglio mandino 2 bollettini, uno comprensivo del canone e uno solo per la luce, oppure un bollettino solo, con l’importo in bianco, e le istruzioni su come indicare la causale di versamento e che fare per il pagamento parziale. Chi ha la domiciliazione della bolletta, infatti, non sa come pagare con bollettino, dato che non lo riceve più e non ha il numero di conto corrente dell’impresa. Chi, quindi, vuole sospendere la domiciliazione, per evitare il prelievo del canone sul conto ed essere poi costretto a chiedere il rimborso sarà costretto a telefonare ai call center delle aziende e avrà risposte evasive (del tipo: per il canone deve chiamare Agenzia delle Entrate…).
7) Per verificare i presupposti della richiesta di rimborso, chiediamo che l’Agenzia si dia un termine per la chiusura del procedimento. Altrimenti il consumatore non saprà mai se è l’impresa elettrica che non ha rispettato i termini fissati dal decreto Mise per il rimborso (prima fattura utile o 45 giorni) o se è l’Agenzia che non ha ancora verificato i presupposti della richiesta.
L’associazione ricorda che, per quanto riguarda il quadro A del modellino, ossia la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione, cioè quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in alcuna casa, il titolare della fornitura di energia elettrica deve inviare la dichiarazione entro il 30 giugno 2016 se vuole salvarsi dal versamento del secondo semestre del canone Rai, ossia se vuol perdere “solo” 50 euro sui 100 del canone 2016. Se invece dichiarerà di non avere una tv dopo il 1° luglio 2016, anche se non l’ha mai avuta in vita sua, la dichiarazione avrà effetto solo per il prossimo canone, quello del 2017, e quindi si perderanno tutti i 100 euro dell’abbonamento televisivo 2016.
La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, invece, ossia quando si indica comunque la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone (cioè quando qualcuno della famiglia paga comunque il canone), ha effetto per l’intero anno di presentazione. In questo caso, perciò, anche se si dichiara in ritardo, il canone 2016 eventualmente pagato o addebitato per errore sarà rimborsato. In pratica, in caso di dichiarazione tardiva, il contribuente si salverà dal doppio pagamento del canone.