CANONE RAI: attenzione se non inviate in tempo l’autocertificazione
Unici a salvarsi dal pagamento automatico, marito e moglie con due case. Dubbi giuridici sul passaggio da presunzione a pagamento obbligato.
Roma, 25 marzo 2016. “La scelta sciagurata del legislatore di presupporre la detenzione della televisione per gli utenti di fornitura elettrica si è ora tramutata in automatico pagamento del primo semestre del canone, per chi non autocertifica. Mettiamo, quindi, in guardia il consumatore ad inviare entro il 30 aprile con raccomandata o per via telematica entro il 10 maggio 2016 il modellino varato ieri, altrimenti perderanno 50 euro” ha dichiarato Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Chi, insomma, non avendo la tv, non farà alcuna comunicazione, scoprendo solo a luglio l’addebito non dovuto del canone, non potrà più far valere il fatto che non ha mai avuto una tv in vita sua, nonostante, in ultima analisi, sia proprio il presupposto dell’imposta” ha proseguito Dona.
Unica eccezione prevista, è per il quadro B, ossia per la dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
In pratica è escluso solo il caso del doppio pagamento dell’abbonamento tv. Salvati, insomma, i casi di marito e moglie, ossia quando nella prima casa la bolletta è intestata al marito e la seconda casa è intestata alla moglie. Oppure quando hanno una casa sola, ma due contatori della luce. Se si dimenticheranno di autocertificare, si salveranno.
In questo caso, infatti, la dichiarazione ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e, quindi, si può anche presentare a luglio, dopo aver scoperto l’indebito prelievo in bolletta, chiedendo eventualmente il rimborso.
“Probabilmente l’Agenzia delle entrate non aveva alternative, dovendo applicare una norma assurda, ma il passaggio dal presupposto di detenzione dell’apparecchio con inversione dell’onere della prova al prelievo forzoso automatico anche per chi, successivamente al 10 maggio, attesta che non ha mai avuto una tv in vita sua, è una forzatura legale che ci lascia perplessi. Un conto, insomma, è presupporre, un conto è che la presunzione si traduca in pagamento obbligato” ha concluso Dona.
Di seguito tutto quello che c’è da sapere:
Istruzioni Agenzia delle entrate
Provvedimento Agenzia delle entrate
Modellino
Comunicato Agenzia delle entrate