CANONE RAI: chi non ha ricevuto la bolletta, deve pagare entro la fine di ottobre
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
La Rai lo comunichi nei telegiornali: troppa incertezza normativa. Per avere informazioni ricordiamo che sono attivi gli sportelli Unc e Udicon sui siti delle associazioni.
Roma 13 ottobre 2016 – Chi non ha ancora ricevuto il canone Rai nella bolletta della luce deve pagarlo in unica soluzione entro il 31 ottobre con modello F24. Una scadenza che pochissimi italiani ancora conoscono. Per questo l’Unione Nazionale Consumatori e Udicon chiedono alla Rai di darne immediatamente notizia alla fine dei telegiornali, come si faceva negli anni passati a gennaio e a febbraio. Il rischio, se non si paga entro fine mese, è che siano addebitate sovrattasse.
Il decreto n. 94 del 13/5/2016 del ministero dello Sviluppo economico, infatti, stabilisce: “Nei casi in cui la tardivita’ (ndr. del pagamento del canone) non dipenda da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico”. Non è ancora chiaro, però, quali siano le cause imputabili al contribuente. Ovviamente l’utente non è colpevole se l’impresa elettrica non gli ha ancora inviato il canone in bolletta. Ma fino a quando? Fino al 31 ottobre o fino a fine anno? Quando si diventa ritardatari?
L’Agenzia delle entrate, nelle Faq del sito, riporta che: “In caso di mancato addebito, occorre verificare il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il modello F24″.
Ecco perché l’Unione Nazionale Consumatori e l’Udicon consigliano ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione entro il 31 ottobre.
Di seguito, l’elenco di chi, avendo un apparecchio televisivo, deve pagare il canone di abbonamento con modello F24, entro il 31 ottobre (o tutti i 100 euro in unica soluzione o una quota residua del canone):
1) Chi non ha ancora ricevuto il canone in bolletta. Se nessun componente della famiglia anagrafica ha ancora ricevuto il canone in bolletta e si detiene una tv, si deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di tutti i 100 euro, entro il 31 ottobre.
2) Quando nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale (decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 94 del 13 maggio 2016).
Ad esempio:
a) Case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari). In questo caso la famiglia titolare di contratto elettrico paga mediante bolletta, le altre famiglie versano il canone, se dovuto, mediante modello F24.
b) Inquilino, con luce intestata al proprietario. Gli inquilini che risiedono in una casa in affitto e l’utenza elettrica risulta ancora intestata al proprietario. Ricordiamo che gli inquilini devono pagare il canone anche se la tv è del proprietario dell’appartamento. Conta, infatti, la detenzione dell’apparecchio tv, non la proprietà.
c) Bidelli che vivono nelle scuole.
d) Portieri che risiedono nella casa data a disposizione dal condominio, titolare dell’utenza elettrica.
e) Figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza, ma la luce è intestata ad uno dei genitori. I figli, avendo la residenza anagrafica nella seconda casa dei genitori, costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono, quindi, tenuti al pagamento del canone. Ma essendo la luce intestata ai genitori, devono pagare in unica soluzione.
3) Chi abita nelle isole non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, ossia: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.
4) Chi ha variato l’utenza elettrica da “residente” a “non residente” entro il 30 giugno. In questi casi, infatti, il canone non arriva nella fattura elettrica.
5) Chi ha disattivato una utenza elettrica residente in corso d’anno e non ha attivato alcuna nuova utenza elettrica residente nel corso dello stesso anno. In questo caso, dato che nella fattura di conguaglio non sono addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno, occorre che la somma residua sia pagata direttamente dal contribuente con il modello F24.
6) Chi ha volturato l’utenza elettrica ad un terzo, e non ne attiva una nuova entro la fine dell’anno, deve pagare le rate mancanti con modello F24.
7) A chi è stata volturata una utenza elettrica in corso d’anno, il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L’addebito avviene nella prima fattura elettrica utile, nella quale sono addebitate le rate scadute. Dato che in questo caso l’importo non è 100 euro, ma è variabile a seconda della data di attivazione, se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.
8) A chi ha attivato una nuova utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’addebito avviene nella prima fattura elettrica utile, nella quale sono addebitate le rate già scadute. Dato che in questo caso l’importo non è 100 euro, ma è variabile a seconda della data di attivazione, se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.
9) In linea generale, in tutti i casi in cui l’importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l’anno di riferimento, occorre versare la differenza mediante modello F24.
10) Chi ha erroneamente scorporato la quota canone dalla bolletta elettrica, pagando con un bollettino “bianco”, è bene, invece, che non paghi con modello F24, ma che versi il canone con la stessa modalità, ossia all’impresa elettrica, per consentire all’impresa di riconciliare il pagamento e di rendicontare correttamente all’Agenzia delle entrate l’avvenuto versamento. Questo anche per evitare che l’impresa elettrica solleciti il pagamento, a fronte di un versamento già avvenuto con modello F24.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.53/E del 7 luglio 2016, ha istituito i codici con i quali i contribuenti, tramite il modello F24, dovranno pagare il canone Rai nei casi in cui non è stato possibile l’addebito sulla bolletta della luce. I codici tributo da inserire nel modello sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento) e “TVNA” (per nuovo abbonamento).
Ricordiamo ai consumatori che volessero informazioni o avessero bisogno di assistenza che l’Unione Nazionale Consumatori e Udicon, grazie al progetto “Canone tv in bolletta. Assistenza ai consumatori”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 388/2000 art. 148, mettono a disposizione di tutti i cittadini i propri esperti che offriranno la consulenza in materia e aiuteranno coloro i quali volessero far richiesta di rimborso.
Per avere assistenza è possibile contattare l’Unione Nazionale Consumatori al numero 06-32600239 o mandare un’email all’indirizzo [email protected] e l’ Udicon al numero verde 800305503 o inviare la tue richieste all’email [email protected].