TELEFONIA: Consiglio di Stato rinvia a Corte Ue sulle bollette a 28 giorni
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Un deciso passo indietro sulle bollette a 28 giorni. Cds rinvia alla Corte Europea sui poteri delle Authority di imporre la fatturazione mensile.
Roma, 24 settembre 2020 – “Rimettere il giudizio alla Corte di Giustizia Europea è un deciso passo indietro. Un ennesimo rinvio che contraddice precedenti pronunce” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il fatto che il Consiglio di Stato ha emesso oggi l’ordinanza sul ricorso promosso dalle principali compagnie telefoniche sul caso delle bollette a 28 giorni, rimettendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione della sussistenza in capo alle autorità nazionali del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo contrattuale e di fatturazione.
“Al di là del fatto che, per fortuna, ora la cadenza mensile è stata fissata anche dal legislatore, e quindi è, almeno per il momento, intoccabile, è assurdo che si metta anche solo in dubbio la possibilità dell’Authority delle Comunicazioni di prevederla a tutela dei consumatori ed in nome della trasparenza informativa” conclude Dona.
Si legge nell’ordinanza di oggi che si sollevano i seguenti ulteriori quesiti pregiudiziali:
“c) se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, (…) osti all’adozione di misure regolatorie assunte dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche volte a imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell’obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l’utente, tramite l’invio di un SMS, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l’applicazione della cadenza relativa a quest’ultima”;
“d) se la corretta interpretazione ed applicazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, (…) osti all’adozione di misure regolatorie assunte dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche volte a imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell’obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l’utente, tramite l’invio di un SMS, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l’applicazione della cadenza relativa a quest’ultima”.