Per il Consiglio di Stato gli azionisti e gli obbligazionisti di Banca Marche, Cariferrara, Banca Etruria, Carichieti, Popolare di Vicenza e Veneto Banca esclusi dal Fondo indennizzo risparmiatori possono ora parteciparvi
Roma, 12 giugno 2024 – Vittoria al Consiglio di Stato. Anche quei risparmiatori inizialmente esclusi dal Fondo di indennizzo dei risparmiatori istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) dopo il crack Banca Marche, Cariferrara, Banca Etruria e Carichieti, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, potranno ora partecipare al Fondo e veder riesaminata la loro richiesta di indennizzo.
Il Consiglio di Stato con sentenze del 5-11.6.2024, ha accolto la tesi del pool legale dell’Unione Nazionale Consumatori, riammettendo i risparmiatori cui era stata rigettata l’istanza di indennizzo per non aver provato la sussistenza delle “violazioni massive”, requisito necessario per ottenere il rimborso.
Per il Consiglio di Stato, invece, “l’azionista/obbligazionista ha indicato chiaramente la violazione massiva e, fatto ancor più rilevante, ha allegato la relativa documentazione a supporto, ma tali circostanze non sono state considerate dalla Commissione Tecnica valutatrice”.
“Ora si apre la strada per gli indennizzi. Il Consiglio di Stato ha posto la parola fine alla querelle giudiziaria che ha visto contrapposti alcuni azionisti ed obbligazionisti di Banca Marche contro il Mef riconoscendo il giusto operato dei risparmiatori che hanno regolarmente motivato le loro istanze di rimborso, adducendo violazioni massive fondate. Non va dimenticato che di tali violazioni massive si è avuta ulteriore conferma anche con la sentenza del Tribunale Penale di Ancona, che ha condannato i vertici della Banca a complessivi 118 anni di reclusione” afferma l’avv. Corrado Canafoglia, a capo del pool di legali dell’Unione Nazionale Consumatori, insieme agli avv. Carlo Canafoglia e Salvatore Menditto del Foro di Ancona.
“L’accertamento di tali inadempimenti diffusi, messi in opera dagli Istituti di credito, avrebbe dovuto portare alla valutazione positiva delle istanze di indennizzo. Ci si augura ora che il Mef dia seguito a quanto statuito dal Consiglio di Stato, riconoscendo rapidamente il giusto e dovuto indennizzo anche a questi investitori truffati degli istituti di credito posti in liquidazione con il decreto Salva-Banche” conclude l’avv. Carlo Canafoglia.
Di seguito la ricostruzione della vicenda. Dopo il crack delle varie banche e l’istituzione del Fondo di indennizzo dei risparmiatori da parte del MEF, presentavano la richiesta di indennizzo 150.000 risparmiatori su circa 500.000 azionisti ed obbligazionisti truffati e la maggior parte veniva rimborsato.
Per alcuni di questi, però, la Commissione Tecnica valutatrice, istituita dal Mef, rigettava l’istanza di indennizzo, ritenendo non provata la sussistenza delle “violazioni massive”, requisito necessario per ottenere il rimborso.
Il Tar Lazio, con sentenze del 16.3.2023, accoglieva i ricorsi degli azionisti ed obbligazionisti dell’ex Banca Marche, ritenendo i dinieghi al rimborso affetti da “violazione di legge e da eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione” ed ordinava alla Commissione Tecnica valutatrice del M.E.F., ed a Consap spa di “conformarsi alla decisione adottata”, ma quest’ultimi non solo non procedevano a nuova istruttoria, anzi impugnavano innanzi al Consiglio di Stato le sentenze, sostenendo che i risparmiatori non avessero fornito neanche avanti al T.A.R. Lazio, “….idonea prova di violazioni ascrivibili alla banca commesse in relazione allo specifico investimento…e non avrebbero dato adeguato riscontro alla richiesta di ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie” .
Ora il Consiglio di Stato, con sentenze del 11-5.6.2024, ha sottolineato che “se la Commissione tecnica avesse esaminato l’istanza di rimborso… avrebbe potuto verificare l’avvenuta allegazione dei documenti e delle note illustrative di essi” e “tali circostanze non sono state mai considerate nel corso dell’intero procedimento amministrativo, come ha rilevato il Tar Lazio, che giustamente ha acclarato e stigmatizzato la carenza e lacunosità dell’istruttoria posta in essere dagli organi deputati (Commissione tecnica valutatrice del M.E.F. – Consap spa)”.
Inoltre “palese è l’infondatezza, in fatto prima ancora che in diritto, della tesi del Ministero appellante, ove, senza menzionare in alcun modo la documentazione depositata dall’azionista, fa discendere da una ricostruzione errata del quadro normativo, che trascura totalmente e iniquamente l’asimmetria informativa che contraddistingue la posizione dell’investitore, un onere spropositato a carico di questi, anche quando, come nel caso di specie, egli ha dato prova di avere offerto alla Commissione tutti gli elementi utili ad analizzare la richiesta di indennizzo”.
Infine, ha concluso il Consiglio di Stato, “la competente Commissione Tecnica valutatrice aveva ed ha l’obbligo di provvedere, senza trincerarsi dietro sterili e defatiganti ritualismi formali che trascurano e ulteriormente penalizzano l’intrinseca debolezza dell’investitore (posto in una condizione di asimmetria informativa rispetto a dati e informazioni – spesso taciute dagli istituti bancari – in un quadro fosco di grave e generalizzata illegalità all’interno degli stessi istituti bancari comprovato anche dalle recenti risultanze dei giudizi penali), e di esaminare la documentazione depositata dall’istante”.