- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. Altrimenti, se le condizioni strutturali non consentano il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, le strutture vanno chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Se non è possibile il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
CORONAVIRUS: Governo, in tutta Italia spostamenti solo per lavoro, necessità, salute
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Motivi troppo generici, Governo deve chiarire con nota esplicativa.
Roma, 9 marzo 2020 – “Il presidente del Consiglio Conte ha ripetuto ora in conferenza stampa che gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Ma, nonostante una domanda dalla sala stampa, non ha chiarito cosa si intende per motivi necessari” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Che vuol dire situazioni di necessità? Ci si può muovere liberamente per andare nel supermercato dove siamo abituati a fare acquisti, anche se fuori provincia? Dovremo muoverci solo all’interno della nostra provincia, oppure, se ci sono negozi a disposizione, dovremo andare solo nel nostro comune di residenza? Visto che hanno deciso di lasciare aperti anche gli esercizi non alimentari, è necessità andare a fare shopping per acquistare un paio di scarpe? Oppure vale solo per beni di prima necessità? E quali sono questi beni necessari, solo gli alimentari? Sono tanti i dubbi dei consumatori, insomma, che il Governo deve al più presto chiarire con una nota esplicativa” prosegue Dona.
“Sia chiaro: chiediamo a tutti i consumatori di stare rigorosamente e responsabilmente a casa, salvo per vere urgenze, senza se e senza ma. E’ per il loro stesso bene. In ogni caso, è un diritto del cittadino sapere esattamente quello che può fare, specie se poi gli può essere imputato il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ossia l’art. 650 del Codice penale. Sia chiaro, comunque, che a nessun lavoratore che si sta recando al lavoro, salvo per chi viola la quarantena, potrà mai essere imputato alcun reato fino a che il Dpcm 8 marzo è scritto in modo così generico e poco chiaro, lasciando così ampia discrezionalità nella sua interpretazione, tanto che persino Protezione Civile e Viminale lo interpretano in modo differente” conclude Dona.
Cerchiamo di riassumere la situazione.
Il Governo, con il decreto firmato oggi, Dpcm 9 marzo 2020, ha disposto, con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile, che:
1) sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2) le misure adottate in precedenza per la Regione Lombardia e 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia), previste dall’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, sono ora estese a tutta Italia. Come ha spiegato il presidente Conte, insomma, non c’è più una zona rossa, ma tutta l’Italia è zona protetta.
3) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Ossia basta al campionato di calcio di serie A. Unica eccezione, lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Quali sono i nuovi limiti agli spostamenti? Questi i punti chiari. Valgono quelli che il Dpcm 8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lettera a), prevedeva per la Lombardia e le 14 province, quindi va evitato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo per quelli motivati da:
1) comprovate esigenze lavorative
2) situazioni di necessità
3) motivi di salute
4) il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Insomma, non possiamo spostarci, salvo per uno di questi 4 motivi sopra elencati. Non possiamo, quindi, spostarci per altri motivi, come ad esempio per fare una vacanza o andare a cena da amici.
Con che modalità giustifico lo spostamento? Basta un’autocertificazione (lo stabilisce la Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 del ministero degli Interni). Chi si muove, quindi, dovrà compilare il modulo di autocertificazione scegliendo una delle 4 opzioni sopra riportate. Se il modulo l’avete con voi, meglio, altrimenti nessun problema, saranno le forze dell’ordine a darvi il modulo e a chiedervi di compilarlo.
Inoltre, ora valgono per tutta Italia, non solo i limiti agli spostamenti, ma anche tutte le altre disposizioni previste dall’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, quindi, oltre alle misure di divieto assoluto di mobilità per chi è in quarantena o quella di contattare il proprio medico curante se si è soggetti a sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), anche le seguenti: