CORONAVIRUS: Viminale non ha ancora cambiato il modulo di autocertificazione
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Viminale cambi il modulo o dica se l’autodichiarazione non serve più.
Roma, 3 maggio 2020 – Nella circolare del Viminale sulla fase 2 non si fa riferimento al modulo di autocertificazione e si riporta che “le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite“.
“Come al solito, le circolari esplicative del Viminale non solo non chiariscono i Dpcm, ma complicano anche le cose. Quali sono le modalità consentite per giustificare gli spostamenti? Fino a ieri era il modulo per l’autodichiarazione. Se lo è ancora, è evidente che il modulo va aggiornato per la sesta volta, altrimenti il consumatore, compilando la versione attualmente pubblicata sul sito del ministero degli Interni, è costretto a fare una dichiarazione nella migliore delle ipotesi sbagliata” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Infatti, da domani ci si può spostare anche fuori dal proprio comune per situazioni di necessità, mentre l’assoluta urgenza non vale più per trasferimenti in comune diverso ma solo in regioni diverse. Il modulo, invece, richiede ancora l’assoluta urgenza per uscire dal proprio comune (“per trasferimenti in comune diverso” è scritto) e la situazione di necessità è prevista solo per spostamenti all’interno dello stesso comune. Questo senza contare la famosa questione dei congiunti o del rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, non inseriti nel modellino attuale” prosegue Dona.
“Se invece, come auspichiamo, la frase della circolare vuol dire che, in caso di controllo, basta una dichiarazione verbale, allora lo si deve dire chiaramente ed esplicitamente: l’autodichiarazione non è più necessaria” conclude Dona.
Ricordiamo che secondo il DPCM 26 aprile 2020 “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.
NOTA: dopo due ore dall’invio di questo comunicato stampa, alle ore 18 di domenica 3 maggio, ad appena 6 ore dall’inizio della fase 2, il Viminale ha finalmente aggiornato il modulo, come da noi richiesto, precisando, probabilmente per l’incredibile ritardo nel varare la sesta versione dell’autodichiarazione (il DPCM era del 26 aprile, quindi il Viminale ha impiegato ben 7 giorni per modificare il modellino), che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. Peccato che le cancellazioni da fare siano addirittura 3 ed il Viminale abbia dovuto ripubblicare il quinto modello per mostrare le cancellazioni necessarie per renderlo attuale.
Ricordiamo, comunque, che non è necessario portare con se l’autodichiarazione, né la quinta né la sesta versione, perché, come spiega il Viminale, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.