DDL CONCORRENZA: no all’esclusione delle banche dall’intermediazione immobiliare
Comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori
Confassociazioni plaude all’emendamento che esclude le banche dall’attività di intermediazione immobiliare.
Roma, 28 luglio 2015. “Tutte scuse!” ha dichiarato Massimiliano Dona, (segui @massidona su Twitter), Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la dichiarazione di Paolo Righi, vicepresidente di Confassociazioni e presidente della Fiaip, secondo il quale la “riammissione dell’emendamento che prevede l’esclusione della partecipazione delle banche all’attività di intermediazione immobiliare, è un fatto molto importante”, che può servire a “tutelare milioni di consumatori dallo strapotere e dai condizionamenti” delle banche.
“La realtà è che non vogliono concorrenza e pretendono di conservare il monopolio dell’intermediazione immobiliare. Lo strapotere delle banche, che c’è per molte altre cose e che noi combattiamo in prima fila, qui non c’entra nulla, come ha già chiarito l’Antitrust proprio alla Fiaip, rispondendo ad una loro istanza” ha proseguito Dona.
“Concorrenza significa un numero maggiore di imprese che operano in ogni campo, mercato immobiliare compreso. L’ingresso delle banche, quindi, significa, più possibilità di scelta per il consumatore. Il loro ingresso nel settore rappresenta un’alternativa agli agenti immobiliari, oltre che un accorciamento della filiera dell’intermediazione, cosa che può avere possibili effetti calmieranti sui costi finali di chi, nonostante la crisi, può permettersi di acquistare una casa” ha concluso Dona.
Di seguito la risposta dell’Antitrust del 16 marzo 2015 alla Fiaip: “l’Autorità ha ritenuto che la vicenda segnalata non rappresenti profili di criticità ai sensi del diritto antitrust in quanto configura l’ingresso di nuovi operatori sul mercato immobiliare, che non detengono una posizione dominante suscettibile di dar luogo a comportamenti abusivi”. Per questa ragione “non risultano emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o degli art. 101 e 102 del TFUE.”.