Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Dopo la cancellazione di numerose tratte da parte di Ryanair, è necessario un confronto con l’Enac e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per Unc, i consumatori vanno avvisati uno per uno
Roma 19 settembre 2017 – “Enac e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti convochino la compagnia aerea Rynair per accertare se le cancellazioni previste in Italia sono tutte indispensabili. Non vorremmo, infatti, che alcune nazioni fossero alla fine più favorite e avvantaggiate rispetto ad altre, magari solo perché in quelle c’è stata maggiore attenzione e pressione politica” chiede Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Non basta, poi, che la compagnia aerea metta sul sito l’elenco dei voli cancellati. I consumatori vanno avvisati uno per uno, attraverso il numero di telefono e le email lasciate al momento della prenotazione. Verificheremo che sia fatto” conclude Dona.
L’Unione Nazionale Consumatori ricorda quanto prevede la Carta dei diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo:
- Rimborso o riprotezione. Il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
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- Compensazione. Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso, ha poi diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi. Il diritto non scatta se il consumatore è informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio incidenti, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, scioperi). Non è questo il caso e, quindi, si ha diritto alla compensazione pecuniaria.
- Assistenza. Il consumatore ha diritto, a titolo gratuito, all’assistenza, ossia a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all’attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione. Il diritto all’assistenza, quindi, per la vicenda Ryanair non dovrebbe scattare, sempre che se il consumatore è stato correttamente avvisato e non si è, quindi, recato inutilmente in aeroporto.