Via gabella medioevale. Agenzia delle Entrate approva provvedimento per eliminare oneri di riscossione dalle cartelle di pagamento.
Roma, 18 gennaio 2021 – “Bene, era ora! Finalmente sparisce una gabella medioevale sulla quale la Consulta, con la sentenza n. 120 del giugno 2021, aveva chiesto un intervento urgente del legislatore” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che recepisce le novità previste dalla legge di Bilancio 2022.
“Un balzello anacronistico che pur avendo una finalità condivisibile, quella di incentivare e accelerare il pagamento della somma dovuta, finiva per presentare una disparità di trattamento eccessiva tra chi pagava entro 60 giorni e chi, non potendoselo permettere, pagava dopo, raddoppiando l’onere a carico del debitore, senza alcuna distinzione tra famiglie in difficoltà e i soliti furbetti del Quartierino” conclude Dona.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento, ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).
A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno a essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.
Gli agenti della riscossione dovranno utilizzare, quindi, il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1° gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021