PALESTRE: clienti possono riavere i soldi
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Antitrust, grazie all’Unc, apre procedimento su chiusura palestre durante Covid: i clienti possono chiedere lo scioglimento del contratto.
Roma, 21 gennaio 2021 – “Attendiamo ovviamente la conclusione del procedimento dell’Antitrust per trarre le considerazioni finali, ma è indubitabile che la tesi giuridica che abbiamo rivendicato fin dall’inizio della pandemia ha avuto finora pieno accoglimento e si è fatto un passo avanti importante nella difesa dei diritti dei consumatori in epoca Covid” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il fatto che l’Antitrust, accettando le tesi dell’esposto dell’associazione, ha aperto un procedimento sulla chiusura delle palestre in epoca Covid, nei confronti di McFit Italia srl.
“Insomma, anche se la sospensione delle attività sportive è stata decisa dal Governo con i vari Dpcm e la chiusura delle palestre non è certo colpa dei gestori, i diritti dei clienti non possono essere compressi. Quindi, ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ossia la palestra, non può chiedere la controprestazione al cliente e deve restituire la prestazione già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. Senza se e senza ma, dalle palestre alle piscine!” conclude Dona.
Come conferma l’Authority, a seguito della chiusura delle palestre prevista dai vari Dpcm a partire dai primi giorni di marzo fino a fine maggio, il professionista non avrebbe sospeso i pagamenti dei consumatori che pagavano tramite r.i.d. bancario le rate previste del contratto, proponendo la fruizione in coda, ossia di recuperare i giorni di chiusura della palestra alla fine dell’abbonamento, sostenendo nella loro comunicazione alla clientela che, non subendo alcun danno, “per questo motivo, non è possibile richiedere sospensioni degli abbonamenti“. Poi, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Rilancio (art. 216 comma 4 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020), ha emesso voucher di valore pari a 3 mesi utilizzabili entro il 1° giugno 2021, non consentendo lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, espressamente richiamato dalla normativa emergenza.
Per l’Antitrust, però, i comportamenti descritti “appaiono configurare distinte pratiche commerciali scorrette” in base al Codice del Consumo. La richiesta ai consumatori del pagamento delle rate, “limitando la libertà di scelta dei consumatori attraverso una coercizione al pagamento di servizi che non possono essere resi, appare integrare una pratica aggressiva“. Quanto al rifiuto opposto ai consumatori che avevano richiesto lo scioglimento del contratto di abbonamento ai sensi dell’art. 216 del Dl Rilancio, “tale diniego limiterebbe la libertà di scelta del consumatore, ostacolando il diritto di scioglimento del rapporto da parte degli utenti previsto dalla normativa emergenziale“.
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