PRIVACY: Garante multa WindTre per telemarketing
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Sanzione del Garante della Privacy da 17 mln di euro a Wind tre per le telefonate indesiderate.
Roma, 13 luglio 2020 – “Ottima notizia! Finalmente fioccano sanzioni esemplari per le attività illecite di telemarketing e teleselling. Dopo Eni gas e luce e Tim è la volta di Wind Tre. E’ vergognoso che il problema del marketing selvaggio sia ancora irrisolto” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la multa del Garante per la protezione dei dati personali a Wind Tre Spa per circa 17 milioni di euro per numerosi trattamenti illeciti di dati, legati prevalentemente ad attività promozionali.
“Purtroppo il nuovo regolamento sul funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, che non solo consentirà ai consumatori di poter iscrivere al Registro anche i loro cellulari, ma anche di revocare tutti i consensi precedentemente espressi, non è ancora operativo” prosegue Dona.
“Gli italiani non ne possono più di telefonate indesiderate e di attivazioni di servizi non richiesti. Speriamo, quindi, che il regolamento sia varato nei tempi previsti” conclude Dona.
Il Garante ha sanzionato Wind Tre perché gli utenti lamentavano la ricezione di contatti promozionali indesiderati, effettuati senza consenso tramite sms, e-mail, fax, telefonate e chiamate automatizzate. In numerosi casi, inoltre i segnalanti dichiaravano di non esser stati messi in grado di poter esercitare il proprio diritto di revoca del consenso o di opposizione al trattamento dei loro dati per finalità di marketing (anche a causa di imprecisioni nell’indicazione dei canali di contatto presenti nell’informativa). In altri casi veniva lamentata la pubblicazione di dati personali negli elenchi telefonici pubblici nonostante l’opposizione (a volte reiterata) degli interessati.
Dall’istruttoria è inoltre emerso che le app MyWind e My3 erano impostate in maniera tale da obbligare l’utente a fornire, ad ogni nuovo accesso, una serie di consensi per diverse finalità di trattamento (marketing, profilazione, comunicazione a terzi, arricchimento e geolocalizzazione), salvo poi consentire di revocarli trascorse 24 ore.
L’Autorità ha vietato a Wind il trattamento dei dati acquisiti senza consenso e le ha ordinato di adottare misure tecniche e organizzative per un effettivo controllo della filiera dei partner, nonché procedure per rispettare la volontà degli utenti di non essere disturbati.
Il Garante ha preso in esame anche le risultanze degli accertamenti disposti nei confronti di un altro gestore telefonico, Iliad, che è stato trovato carente sotto altri profili, in particolare in merito alle modalità di accesso dei propri dipendenti ai dati di traffico e che per tali ragioni, è stato sanzionato per 800.000 euro.