Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Ivass non ha il potere di chiudere i siti e Codice della strada non distingua tra chi non ha rc auto perché vittima di una truffa e gli altri.
Roma, 14 gennaio 2020 – L’Ivass ha comunicato, rispondendo a una richiesta dell’Unione Nazionale Consumatori, il dato definitivo dei siti irregolari scoperti nell’anno 2020: 241 siti fake.
Un dato a dir poco allarmante, anche per il rialzo esponenziale registrato: 50 siti nel 2017, 103 nel 2018, più del doppio, 168 nel 2019 (+63% sull’anno precedente), 241 nel 2020 (+43,5%).
“Purtroppo il dato di 241 siti irregolari non corrisponde ai siti chiusi, e questo perché, incredibilmente, all’Ivass non è ancora stato dato un potere autonomo di oscurare e chiudere i siti irregolari senza dover ricorrere alla magistratura. Un potere invece dato ad altre Authority come la Consob. Un vuoto che il legislatore dovrebbe subito colmare, insieme all’altra grande ingiustizia, quella di non aver attenuato le sanzioni per l’automobilista che in perfetta buona fede circola senza la copertura assicurativa essendo vittima di una truffa e avendo sottoscritto una polizza falsa, distinguendolo da chi irresponsabilmente e con dolo non si è assicurato. La multa prevista dall’art. 193 comma 2 del Codice della strada è sempre e comunque da 868 a 3.471 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
L’associazione ricorda che nel 2019, per la violazione dell’art. 193 del Codice della strada, sono state comminate dalle forze dell’ordine 177.029 multe, 66.801 da carabinieri, 55.747 dalla polizia e 54.481 dai vigili dei comuni capoluogo.
Al consumatore, quindi, non resta che prestare la massima intenzione, onde evitare di cadere nelle trappole dei truffatori, seguendo i suggerimenti dell’Ivass:
1) controllate, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati, consultando sul sito
www.ivass.it:
2) i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari, così come i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.
3) I siti internet o i profili social degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:
- i dati identificativi dell’intermediario;
- l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’Ivass.
I siti o i profili social che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.
Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l’indirizzo di posta elettronica, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.