Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Un bollettino di guerra: 112 i siti fake scoperti nel 2019. Legislatore intervenga e modifichi Cds.
Roma, 27 agosto 2019 – L’Ivass ha segnalato oggi l’ennesimo sito internet irregolare,
www.agenzia-assicurativa.com, che distribuiva polizze assicurative false.
“E’ un bollettino di guerra. A fronte di 50 siti irregolari individuati nel 2017 e dei 103 del 2018, quest’anno siamo già arrivati a 112 siti fake” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“E’ evidente che serve un intervento del legislatore, sia per inasprire le pene per questi truffatori, sia per tutelare il consumatore che in perfetta fede sottoscrive polizze false” prosegue Dona.
“Abbiamo depositato alla Camera e alla Commissione Trasporti, in occasione della discussione sulle modifiche al Codice della strada, una proposta che è rimasta lettera morta” prosegue Dona.
“Serve una modifica dell’art. 193 del Codice, che fa di tutta un’erba un fascio e che fa scattare le stesse pesanti sanzioni pecuniarie sia per chi consapevolmente decide di non assicurare il proprio veicolo che per chi è vittima di una truffa. Va distinto, invece, chi agisce con dolo dall’incauto automobilista che, semmai, è responsabile di colpa per negligenza. Insomma, un conto è tutelare gli altri consumatori, mantenendo per tutti le regole in materia di confisca, fino al comprovato pagamento del premio di assicurazione, un conto è multare chi credeva suo malgrado di essere assicurato” conclude Dona.
L’IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito
www.ivass.it:
L’IVASS sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.
I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:
- i dati identificativi dell’intermediario;
- l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.
Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l’indirizzo di posta elettronica, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.