TELEFONIA: indennizzo automatico per le bollette da 28 giorni

Redazione UNC
5 Febbraio 2020
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Consiglio di Stato conferma: l’indennizzo deve essere d’ufficio. Non serve che il consumatore presenti la richiesta di rimborso. Roma, 5 febbraio 2020 – “Finalmente, con la pubblicazione delle sentenze, le scuse delle compagnie telefoniche stanno a zero. Ora non potranno più chiedere al consumatore di presentare richiesta per avere indietro il maltolto. Gli indennizzi dovranno essere automatici, d’ufficio, come specifica il Consiglio di Stato, e come abbiamo sempre sostenuto” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i motivi delle sentenze del Consiglio di Stato. “Le compagnie dovranno restituire i giorni illegittimamente erosi. I giorni di rimborso che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile, ossia i primi giorni di aprile 2018. Gli operatori dovranno posticipare la data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli erosi (eventualmente spalmati su più fatture)” conclude Dona di consumatori.it. Spieghiamo nel dettaglio. Il Consiglio di Stato aveva già dato ragione ai consumatori, con le sentenze del 12 luglio 2019. Solo che di quelle sentenze erano stati pubblicati solo i dispositivi, insomma chi aveva vinto e chi aveva perso, non ancora i motivi, resi noti solo ora. Le compagnie, approfittando di questo, sostenevano che si, dovevano restituire il maltolto, ma su richiesta dei consumatori, non “spontaneamente”, non in modo automatico. Ovviamente era una tesi completamente sballata, per la quale ci attendiamo una condanna dell’Autorità delle Comunicazioni, che auspichiamo esemplare. Ebbene, nei motivi pubblicati ora dal Consiglio di Stato si legge: “L’indennizzo quindi non impone a questi ultimi (ndr. le compagnie telefoniche) alcuna erogazione patrimoniale né in denaro, né in servizi, né in alcunché d’altro che non sia, da un lato, il mero riallineamento (ovviamente, d’ufficio) della cadenza mensile di fatturazione e, dall’altro, il conseguente conguaglio (sempre d’ufficio) per il disallineamento cagionato da una fatturazione a cadenza diversa“. E poi l’Autorità delle Comunicazioni ha attivato “lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa a favore di tutti e ciascun utenti, a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicarono una moltitudine di utenti mediante un’unica e identica condotta da parte dei più rilevanti operatori di telefonia” E poi: “L’Autorità (ndr. l’Autorità delle comunicazioni) ha realizzando così il duplice interesse pubblico sotteso allo strumento indennitario: A) rendere effettiva e ottimizzare la tutela degli utenti, all’evidente scopo d’offrire loro accesso ad un indennizzo automatico in virtù di un atto generale di regolazione, scongiurando perciò la probabile rinuncia di molti utenti ad esperire qualunque azione, giudiziale o stragiudiziale; B) dare maggior efficienza all’azione amministrativa e deflazionare (si badi, non certo impedire) il contenzioso, sia individuale che collettivo, relativo a liti perlopiù di modico valore)”. Per non dire delle bacchettate date dal Consiglio di Stato alle compagnie telefoniche sulla loro decisione di fare la fatturazione a 28 giorni: una scelta “eccentrica” che presenta “aspetti eversivi“, “sleale“.
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