Roma, 17 luglio 2022 – “Abbiamo chiesto all’Antitrust di accertare se le compagnie aeree in occasione dello sciopero di oggi hanno tempestivamente e correttamente informato i viaggiatori sui loro diritti, ossia del fatto che, se non hanno avuto una riprotezione del volo nei tempi previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a seconda della tratta” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Ricordiamo che non essendo stati informati dello sciopero con almeno 2 settimane di preavviso, i passeggeri hanno diritto non solo ad assistenza, rimborso o riprotezione, ma anche alla compensazione pecuniaria, salvo che siano stati informati della cancellazione 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure se informati meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.
La compensazione pecuniaria è pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi.
“Ricordiamo ai consumatori, preoccupati per le prossime imminenti partenze, che la regolamentazione nel settore aereo prevede che non si possano effettuare scioperi dal 27 luglio al 5 settembre. Insomma i viaggi in agosto, per quanto riguarda gli scioperi, sono garantiti dal periodo di franchigia. Diverso il discorso per le cancellazioni dovute a mancanza di personale, verificatesi però all’estero” conclude l’avv. Dona.