E voi lo sapevate cosa accade se il volo è cancellato per decesso del copilota?
Torno sull’argomento del volo cancellato in vista della stagione dei viaggi estivi
Oggi parliamo delle cancellazioni dei voli. Forse ricorderete un vecchio episodio di Scontrini dedicato a questo tema, ma oggi torno sull’argomento per spiegare (in vista della stagione dei viaggi estivi) in quali circostanze scatta l’obbligo di risarcire il consumatore. Piccolo ripassino: in caso di cancellazione, il consumatore ha diritto alla riprotezione su un altro volo o al rimborso del biglietto. In entrambi i casi gli spetta una compensazione pecuniaria, salvo che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali. E qui sta il punto. Le compagnie generalmente negano questa sorta di risarcimento sostenendo che il volo è stato cancellato per circostanze imprevedibili. Ma spesso vi stanno ingannando!
Stava per accadere anche per un volo che la TAP Portugal avrebbe dovuto operare un volo alle sei del mattino da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Tuttavia, a seguito del decesso del copilota, l’intero equipaggio si è dichiarato non idoneo al volo, sicché il volo è stato cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito per Stoccarda e i passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo fissato verso le 16,30.
Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno reclamato la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri, ma la compagnia aerea si è opposta, sostenendo che l’improvviso decesso del copilota costituiva una circostanza eccezionale, elemento appunto che esonera il vettore aereo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.
Secondo voi la compagnia aerea era nel giusto?
Secondo voi la compagnia aerea era nel giusto? Aveva fatto di tutto per evitare i disagi dei consumatori? Nel dubbio il Tribunale tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento.
A prima vista potremmo ritenere che la Compagnia aerea avesse fatto tutto il possibile. Ma solo se non abbiamo confidenza con i diritti dei consumatori. La Corte, infatti, ha ricordato che “le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo. Pertanto, dato che la gestione di un’assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza, è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo e non ricade nella nozione di «circostanze eccezionali»“. Ne consegue, quindi, “che il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di indennizzare i passeggeri“.
La Corte precisa, inoltre, che, “per quanto tragica e definitiva, la situazione di un decesso improvviso non è diversa, giuridicamente, da quella in cui un volo non possa essere effettuato perché un membro del personale si è ammalato improvvisamente. Pertanto il vettore, nel pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale, deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi”.
Insomma, i nostri diritti, a volte, sono negati e a noi sembra quasi normale.
Puoi anche ascoltare questo testo qui: Cosa accade se il volo è cancellato per decesso del copilota?
E voi lo sapevate?
Autore: Massimiliano Dona
Data: 24 maggio 2023