E voi lo sapevate se il rinnovo automatico nei contratti è legittimo?
Il rinnovo automatico è una comodità o una scorrettezza?
Oggi parliamo del tacito rinnovo nei contratti. I consumatori non hanno le idee chiare: il rinnovo “automatico” è una comodità o una scorrettezza? Per capirci, parliamo di quando un contratto “di durata”, giunto alla sua naturale scadenza, viene rinnovato automaticamente per lo stesso periodo di tempo. Questo genere di previsione si trova di solito nei moduli di adesione a servizi come quelli di abbonamento a palestre, piattaforme streaming, abbonamenti tv, ma anche polizze e assicurazioni, mediazioni immobiliari. Se il contratto prevede il rinnovo automatico, gli obblighi delle parti si protraggono di anno in anno, a tempo indeterminato, salvo che una delle parti non formalizzi una disdetta. Ed allora, mi chiedono i consumatori, se nel contratto si prevede questo prolungamento, posso in qualche modo oppormi, denunciando la vessatorietà della clausola?
Questo accade perchè non sempre si presta attenzione a ciò che si firma. Quindi spesso il consumatore “si sveglia” proprio all’indomani del rinnovo, quando magari sul suo conto è stata prelevata la somma dovuta per il rinnovo.
Ecco allora la domanda: sto subendo un sopruso? Allora, diciamolo chiaramente. Il rinnovo tacito non è di per sè una scorrettezza, anzi può aiutare il consumatore che ha interesse a dare continuità al rapporto a non doverlo riattivare ogni anno. Personalmente, io rischierei di dimenticare facilmente di rinnovare l’abbonamento alla pay-tv e finirei per perdermi molte partite della mia squadra del cuore! Certo la situazione è diversa se, magari insoddisfatto del servizio, io non veda l’ora di arrivare a scadenza. A quel punto, scoprire che il contratto si è rinnovato automaticamente, potrebbe essere particolarmente doloroso! Ed eccomi allora a cercare una via d’uscita. Il contratto è illegittimo?
Il rinnovo automatico del contratto è illegittimo?
L’unico modo per verificarlo è controllare se il contratto è stato redatto secondo quanto previsto dalla legge per quelle clausole che -come questa- rischiano di creare uno squilibrio tra le parti: si chiamano clausole vessatorie e secondo l’articolo 1341 del Codice civile, chi predispone moduli e formulari prestampati deve rendere evidenti queste previsioni contrattuali alla controparte richiedendo una seconda firma nella parte finale del contratto dove devono essere elencate tutte le clausole vessatorie disseminate nel contratto.
In questo modo, il consumatore che si trova davanti un contratto prestampato viene messo nella condizione di prestare maggiore attenzione alle clausole per lui più svantaggiose. E l’articolo 1341 Cod. civ. riconosce tra le clausole vessatorie anche quelle che prevedono proroghe o rinnovi taciti: dunque la clausola è legittima solo se il consumatore ha apposto questa seconda firma.
Ma non è tutto: la clausola potrebbe essere vessatoria anche se sottoscritta due volte. La normativa contenuta nel Codice del Consumo prevede, infatti, che (anche se c’è la doppia sottoscrizione) la clausola è vessatoria se il termine per la disdetta è troppo anticipato. Per capirsi, se il contratto per la pay-tv richiedesse l’invio della disdetta con ben sei mesi di anticipo, la clausola sarebbe vessatoria perchè richiede una disdetta troppo anticipata (chi se ne ricorderebbe?). E tuttavia se il contratto è un contratto decennale (ad esempio quello per la manutenzione dell’ascensore), il termine di 6 mesi per la disdetta non sarebbe considerato eccessivo. Ed allora come fare? Meglio far esaminare il contratto da un esperto, prima di rassegnarsi a pagare per un rinnovo tacito.
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E voi lo sapevate?
Autore: Massimiliano Dona
Data: 27 aprile 2023