E voi lo sapevate se si può vietare l’ingresso dei bambini al ristorante?
I bambini: ospiti indesiderati al ristorante?
Oggi parliamo di ristoranti. E dei bambini che -a volte- sono considerati “ospiti indesiderati”! Diciamoci onestamente la verità: sarà capitato a tutti di essere disturbati durante un pranzo (o una cena) al ristorante da qualche bambino che aveva scambiato il locale per un parco dei divertimenti! Non c’è dubbio (e lo dico da papà di un piccolo di 6 anni) che anche il più adorabile dei bambini possa potenzialmente rovinare un momento di relax al ristorante.
Per questo si stanno diffondendo i ristoranti childfree, dove è precluso l’accesso alle famiglie con bambini! Molti genitori, però, si domandano se questa pratica sia legale dato che può risultare discriminatoria. Ed in effetti, non è semplice chiarire questo dubbio: senza dover ricorrere al divieto di discriminazione sancito dalla nostra Costituzione, possiamo citare le norme di pubblica sicurezza. Secondo il Regolamento del TULPS (articolo 187) “salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.”
Quindi, fatta eccezione dei divieti espressamente previsti dalla legge (come quello di somministrare alcolici ai minori), vietare l’ingresso ai bambini senza un “valido e legittimo motivo” è contrario alla legge. E questo vale per tutti gli esercizi pubblici come bar, alberghi, pensioni, escludendo però quelli di pubblico spettacolo come le discoteche.
E se il proprietario dice “il locale è mio e decido io”?
L’esercente potrebbe obbiettare “il locale è mio e decido io chi farci entrare ”. Tuttavia, secondo la legge, è vero che si tratta di un locale “privato aperto al pubblico”, ma svolgendo “attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande” è da considerarsi un pubblico esercizio! E allora quando il Ristoratore può far appello al legittimo motivo? Certo non basterebbe sostenere che i bambini disturbano… Qualche gestore si nasconde dietro lo spazio ridotto all’interno del locale sostenendo che l’introduzione del passeggino lo ridurrebbe ulteriormente, ma la norma (che parla genericamente di “legittimo motivo”) non può lasciare spazio a interpretazioni soggettive.
Ma se, come detto, gli esercenti non possono vietare l’accesso ai minori, allora cosa può fare il consumatore che si vede opporre un rifiuto? La condotta, di per sé, non riveste rilevanza penale (a differenza del rifiuto per discriminazione razziale, etnica o religiosa). Si tratta però di un illecito amministrativo (sanzionato con una multa che oscilla dai 516 ai 3098 euro) che potrà essere comminata sulla base di una segnalazione alle Forze dell’Ordine. Ma se non vogliono i nostri bambini, forse non meritano i vostri soldi. Io -dopo aver fatto una recensione negativa- andrei altrove!
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E voi lo sapevate?
Autore: Massimiliano Dona
Data: 14 dicembre 2022