Il Codice di condotta dei call center, approvato lo scorso anno dal Garante della privacy per arginare il fenomeno del telemarketing selvaggio, entra ora nella sua fase applicativa.
Con l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm), si completa l’iter per l’entrata in vigore del Codice di condotta che regola le attività teleselling e telemarketing. Norme che saranno operative dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta.
Ciò non significa purtroppo che diminuirà il numero di chiamate indesiderate da parte dei call center che i consumatori ricevono ogni giorno. Si tratta infatti di un’autoregolamentazione a cui hanno aderito associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e alcune associazioni di consumatori.
Cosa prevede il Codice di Condotta per i call center
Una delle principali novità previste dal Codice è il divieto per i call center di telefonare prima delle 9 del mattino e dopo le 20 dal lunedì e venerdì; di sabato e nei giorni pre-festivi la fascia oraria ammessa va dalle 10 alle 19 (con un limite di tolleranza si 15 minuti prima e dopo). La domenica e i giorni festivi non sono ammesse chiamate, così come al di fuori delle fasce di orario stabilite.
Dall’entrata in vigore del Codice, le società che aderiranno avranno sei mesi di tempo per aggiornare sistemi e procedure al fine di garantire che tutta la filiera del telemarketing garantisca correttezza e legittimità nel trattamento dei dati ed elevati standard di sicurezza. Gli operatori sono obbligati a raccogliere solo i dati “ragionevolmente necessari” al fine commerciale e garantirne l’eventuale rettifica. Le società devono custodire i dati in sicurezza, impedendo copie non autorizzate e garantendone il tracciamento. Le liste telefoniche dovranno essere verificate con il Registro pubblico delle opposizioni per evitare di chiamare chi ha espressamente chiesto di non essere disturbato. E, per contrastare il fenomeno dei call center abusivi, il Codice prevede una penale per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto senza consenso.
Ricordiamo che tutti gli operatori di telemarketing o teleselling sono tenuti a iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (Roc), anche se svolgono un’altra attività principale. Le telefonate devono essere identificabili grazie a un apposito “codice prefisso” definito dall’Agcom. In alternativa, si potrà utilizzare una proprio numero (senza prefisso) purché questo sia ricontattabile dall’utente. Così l’utente è doppiamente tutelato: potrà evitare di rispondere ai call center (identificati dal prefisso) se non interessato; nel caso di una chiamata persa, potrà ricontattate il numero e sapere chi lo ha cercato.
Il parere di Unc
Secondo la nostra associazione si tratta di “una foglia di fico inutile”: purtroppo i codice di condotta sono superflui per i call center che rispettano le norme mentre non servono a nulla per chi viola sistematicamente le regole, fa telefonate moleste e aggressive, cerca di stipulare servizi non richiesti, contando sull’impunità
La nostra associazione avrebbe auspicato una modifica della legge che preveda indennizzi automatici per i consumatori molestati e che stabilisca che la chiamata a casa degli iscritti al Registro delle opposizioni sia considerata una pratica commerciale scorretta, sanzionabile anche dall’Antitrust, così da raddoppiare i controlli e le sanzioni. A questo aggiungiamo che rendere non validi i contratti chiusi per telefono toglierebbe le castagne dal fuoco ai call center: è forse questa l’unica soluzione per fare ordine nel settore?