
Considerati i costi necessari per la
gestione dell’auto spesso i consumatori ci chiedono come
risparmiare e anche come usufruire di qualche
agevolazione o di
detrazioni fiscali sui premi versati. Per capire
se e come è possibile detrarre l’assicurazione auto è necessario fare riferimento alle leggi in materia, che negli ultimi anni sono state modificate con l’introduzione di procedure specifiche.
Le
detrazioni sulla polizza auto sono state possibili fino al 2014, relativamente alla quota garantita e versata al
Servizio Sanitario Nazionale. La detrazione di questa voce si applicava solo ed esclusivamente agli importi superiori ai 40 euro, sulla cifra eccedente, mentre per importi inferiori non era prevista alcuna detrazione. Dal primo gennaio 2014 la
deducibilità Irpef/Ires/Irap su questa voce di spesa non è più possibile, secondo quanto previsto dal decreto n° 102/2013.
Le
spese detraibili dell’assicurazione auto a questo punto restano solo quelle relative a un’eventuale polizza per gli infortuni del conducente, stipulata parallelamente alla
RCA obbligatoria. Una polizza infortuni, rischio morte o invalidità permanente, anche se non obbligatoria per circolare, è consigliabile tenendo presente che la sola garanzia di
Responsabilità Civile fa sì che l’assicurazione
risarcisca i danni causati dall’assicurato alla controparte nell’incidente, in caso di responsabilità dell’accaduto, ma non interviene sui danni materiali e fisici riportati dall’assicurato.
Dal punto di vista fiscale, è prevista una detrazione del 19% sulle
polizze vita e
invalidità permanente, sulle
polizze infortuni del conducente e sulle assicurazioni contro il
rischio di non autosufficienza. Per usufruirne, però, è necessario rispettare alcuni criteri.
Sono detraibili le
assicurazioni sulla vita e le
assicurazioni infortuni del conducente che siano state stipulate e/o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, a condizione che:
- il contratto abbia una durata non inferiore ai 5 anni
- il contratto non preveda la concessione di prestiti sul periodo di durata minima
Sono detraibili le
assicurazioni rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, stipulate a partire dal 2001; sono detraibili le polizze stipulate per il
rischio di perdita dell’autosufficienza nello svolgere azioni della vita quotidiana, a condizione che il contratto riporti in forma esplicita che la compagnia assicuratrice non può recedere dallo stesso
La detrazione, che come si è detto è prevista nella misura del 19%, si applica a limiti di spesa così definiti dalla
circolare dell’Agenzia delle Entrate n°7/E del 27 aprile 2018:
- 530 euro (per le assicurazioni vita, infortuni, invalidità permanente non inferiore al 5%)
- 1291,14 euro (per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza).
È inoltre prevista dalla stessa tabella una detrazione su un
limite di spesa di 750 euro per le assicurazioni stipulate o rinnovate a partire dal primo gennaio 2016 contro il rischio morte che abbiano come finalità la tutela di una persona affetta da grave disabilità.
Ai fini dell’agevolazione va precisato che la somma degli importi da detrarre in caso di sottoscrizione di
più contratti assicurativi non può comunque superare i limiti massimi prefissati (di 750 euro o di 1291,14 euro), a seconda dei codici onere coinvolti.
Facendo riferimento sempre alla circolare dell’
Agenzia delle Entrate di aprile 2018 si evince anche che la detrazione delle polizze è possibile quando:
- contraente e assicurato coincidono nella persona del contribuente
- il contribuente è il contraente della polizza e l’assicurato è un suo familiare a carico
- il familiare a carico del contribuente è sia il contraente che l’assicurato
- il contribuente è assicurato e il familiare a carico è il contraente
- il contraente è un familiare a carico del contribuente e l’assicurato è un altro familiare, sempre a carico.
Queste specifiche risultano importanti perché non in tutti i contratti assicurativi è possibile stabilire chiaramente questi rapporti e ciò potrebbe rendere impossibile applicare la detrazione. Si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate che: “n
el caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio in quanto il soggetto assicurato non è individuato e può essere un qualsiasi conducente del veicolo“.
In generale quindi, le difficoltà nell’individuare se esistono i requisiti per la detrazione, può portare o alla
mancata detraibilità o alla possibilità di detrarre solo la quota che fa riferimento al
contraente assicurato.
Per quanto riguarda le tempistiche per richiedere la detrazione, è necessario che il contribuente faccia riferimento all’anno d’imposta in cui ha versato il premio della polizza. Questo significa che la data di decorrenza della polizza non è rilevante, e se un premio è stato pagato nel 2017 andrà dichiarato sul modello consegnato nel 2018, relativo all’anno 2017.
Per i
lavoratori dipendenti ed i
pensionati che presentano la dichiarazione dei redditi tramite modello 730/2018, la scadenza è prevista per il 23 luglio 2018; per coloro che invece presentano il
modello redditi precompilato o il
modello redditi correttivo, l’ultima data per inviarlo è il 31 ottobre 2018. I documenti da presentare per richiedere la detrazione sono la
quietanza di pagamento dell’assicurazione e una
copia del contratto assicurativo, contenente i dati del contraente e dell’assicurato e quindi la possibilità di verificare i requisiti necessari.
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con Facile.it, il sito di comparazione che mette a confronto le offerte assicurative e finanziarie.
Autore: Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con Facile.it
Data: 3 luglio 2018