Che cosa cambia con il canone Rai in bolletta? Di seguito tutte le nuove regole, le vecchie ed i suggerimenti dell’Unione Nazionale Consumatori.
Il canone Rai deve pagarlo chiunque detiene uno o più apparecchi atti od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. E’ quello che prevede, da sempre, il vecchio Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, all’art. 1 (“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”). Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
Dal 2016 ci sono due importanti novità.
La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto due significativi cambiamenti:
1)
Presunzione possesso tv. Dal 1° gennaio 2016 la detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esiste “
un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica” (ossia si presume nei confronti dei titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residente). Se non è vero, per superare questa presunzione, bisogna presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate.
2)
Pagamento in bolletta. Il pagamento del canone Rai avviene, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, mediante addebito nella bolletta della luce, in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre.
Dal 2017 l’importo del canone è sceso da 100 a 90 euro. Di conseguenza le rate saranno di 9 euro al mese. Il primo addebito sarà nella prima bolletta utile dopo il 1° gennaio (18 euro se arriva a febbraio). Continuano a pagare come prima, ossia entro il 31 gennaio con modello F24, le famiglie che non sono titolari di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale e chi abita nelle isole non interconnesse (qui sotto maggiori dettagli)
Tre sono i casi di esonero dal pagamento del canone:
1) Chi, avendo 75 anni o più, ha un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro (soglia valida dal 2018);
2) Diplomatici e militari stranieri;
3) Chi non detiene una tv
ATTENZIONE! Entro il 31 gennaio di ogni anno ci sono due importanti scadenze per quanto riguarda il canone Rai. E’ il termine ultimo, infatti, sia per dichiarare di non avere la tv che per pagare il canone con modello F24.
In particolare:
A) DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO DELLA TV. I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non hanno la tv devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo entro il 31 gennaio di ogni anno, altrimenti saranno costretti a pagare come minimo il canone del primo semestre, pari a 45,94 euro (il canone annuale è passato nel 2017 da 100 a 90 euro).
Ricordiamo che, per il canone Rai, a partire dal 2017, ossia a regime, l’unica dichiarazione che va ripetuta è quella nella quale si dichiara di non detenere una tv, ossia il quadro A del modellino (“Dichiarazione sostitutiva di non detenzione” della televisione), cioè quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in alcuna casa. Questa dichiarazione, infatti, secondo la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Quindi va ripresentata ogni anno, per sempre. Non ha alcuna importanza, insomma, se avete già dichiarato di non avere una tv per il canone 2016 o negli anni successivi.
Il periodo di presentazione della dichiarazione, per essere esonerati dall’intero canone di un determinato anno, va dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno in cui dovreste pagare l’imposta.
Ad es., per essere esonerati dal canone Rai 2020, dovete presentare la dichiarazione dal 1° luglio 2019 al 31 gennaio 2020.
Se la dichiarazione non è stata inviata con un certo anticipo (entro il 15 dicembre), le prime rate del canone, con tutta probabilità sia quella di gennaio che di febbraio, pari a 9 euro al mese, saranno nel frattempo addebitate dalla compagnia elettrica.
In tal caso, il consumatore ha una doppia possibilità:
1) effettuare il pagamento parziale della fattura, saldando la sola quota energia, secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (leggete la Precisazione riportata in fondo alla pagina).
2) effettuare il pagamento integrale della bolletta e poi presentare domanda di rimborso.
Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino), ossia quando si deve indicare la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone, se nel 2016 ed in quelli successivi è andato tutto a buon fine e non sono nel frattempo intercorse modifiche, non dovrete ripresentarla.
B) PAGAMENTO CON MODELLO F24. In alcuni casi particolari è previsto il pagamento del canone con modello F24. Mentre nella fase transitoria, ossia nel 2016, questa modalità di versamento andava effettuata entro il 31 ottobre, a regime, ossia dal 2017 in poi, il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio.
Di seguito i principali casi di chi deve versare entro il 31 gennaio con modello F24:
1) Quando nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale.
Ad esempio:
a) Case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari). In questo caso la famiglia titolare di contratto elettrico paga mediante bolletta, le altre famiglie versano il canone, se dovuto, mediante modello F24.
b) Inquilino, con luce intestata al proprietario. Gli inquilini che risiedono in una casa in affitto e l’utenza elettrica risulta ancora intestata al proprietario. Ricordiamo che gli inquilini devono pagare il canone anche se la tv è del proprietario dell’appartamento. Conta, infatti, la detenzione dell’apparecchio tv, non la proprietà.
c) Moglie che non ha la residenza anagrafica con il marito. In tal caso, essendo due distinte famiglie anagrafiche, il canone è dovuto sia dal marito che dalla moglie. Se, però, le utenze elettriche delle due case sono entrambe intestate al marito, o quella intestata alla moglie è utenza elettrica non residenziale, la moglie dovrà pagare con modello F24.
d) Bidelli che vivono nelle scuole, titolari dell’utenza elettrica.
e) Portieri che risiedono nella casa data a disposizione dal condominio, titolare dell’utenza elettrica.
f) Figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza, ma la luce è intestata ad uno dei genitori. I figli, avendo la residenza anagrafica nella seconda casa dei genitori, costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono, quindi, tenuti al pagamento del canone. Ma essendo la luce intestata ai genitori, devono pagare con modello F24.
2) Chi abita nelle isole non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, ossia: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.53/E del 7 luglio 2016, ha istituito i codici con i quali i contribuenti, tramite il modello F24, dovranno pagare il canone Rai nei casi in cui non è stato possibile l’addebito sulla bolletta della luce.
I codici sono:
-TVRI per chi deve rinnovare l’abbonamento
-TVNA per i nuovi abbonamenti
Per chi paga con F24, in caso di rinnovo, è possibile pagare il canone:
– con un unico versamento pari a 90 euro, entro il 31 gennaio 2020;
– in due rate semestrali pari a 45,94 euro l’una, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio;
– in quattro rate trimestrali, pari a € 23,93 l’una, rispettivamente entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
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RIMBORSI: l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento sui rimborsi (Provv. del 2-08-2016, Prot. n. 125604/2016), ossia le istruzioni per richiedere il rimborso del canone tv già pagato, ma non dovuto.
Si può chiedere in tutti i casi si pensi che il canone sia stato erroneamente addebitato, ossia quando:
1) si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro fino al 2017, non superiore a 8.000 euro dal 2018) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
2) il richiedente è esentato per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri);
3) si è già versato il canone con modalità diverse dall’addebito in bolletta (ad esempio con addebito sulla pensione).
4) se è stato addebitato due volte, ossia anche sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica.
In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
Attenti a come compilate il campo “data fine”.
Una buona notizia. Abbiamo rivolto all’Agenzia delle entrate questo quesito:
si può ugualmente presentare nel 2017 la domanda di rimborso per l’anno 2016, anche se lo scorso anno non si era presentata la dichiarazione? La risposta è stata SI.
Chi, quindi, nel 2016 non aveva presentato la dichiarazione di addebito su altra utenza (il quadro B del modellino), ossia si era dimenticato di indicare la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone, e si era ritrovato, perciò, a pagare un secondo canone Rai, pur non potendo più presentare la dichiarazione, essendo scaduti i termini, può ancora presentare la domanda di rimborso, anche se non siamo più nel 2016. Gli effetti saranno analoghi. Va presentata la richiesta di rimborso con codice 4 e “data inizio” 1/1/2016 (non va, invece, compilato il campo “data fine”). In tal caso, la domanda di rimborso avrà gli stessi effetti della dichiarazione non fatta e si potrà ottenere la restituzione del secondo canone ingiustamente pagato nel 2016.
5) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.
6) altri motivi diversi dai precedenti.
I numeri dall’1) al 6) sopra riportati corrispondono ai codici che vanno inseriti nella richiesta di rimborso.
La richiesta di rimborso può essere presentata in 3 modi:
1) Tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
2) Tramite i Caf, ossia gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente.
3) A mezzo del servizio postale mediante raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 –10121 Torino.
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. In quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.
Il modulo da utilizzare per il rimborso va scaricato dal sito dell’Agenzia delle entrate
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PRECISAZIONE: L’Agenzia delle entrate, sul suo sito, nelle Faq, ha risposto alla seguente domanda:
Ritengo che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto. Cosa devo fare?
Risposta dell’Agenzia: Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
ATTENZIONE: L’art. 1 comma 157 della legge di stabilità effettivamente prevede, per la domiciliazione della bolletta della luce, “
la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’ utente” (ossia, per revocare la domiciliazione del canone, si deve revocare anche quella della luce).
Tuttavia, la soluzione di sospendere il pagamento del canone, ad avviso dell’UNC, è più rischiosa (per quanto più equa e giusta) rispetto a quella di pagare e poi presentare richiesta di rimborso secondo le modalità qui sopra definite, ossia quelle previste dal provv del 2-8-2016. L’Agenzia delle entrate, infatti, non ha ancora chiarito, ad esempio, che succede se poi ritiene che il contribuente abbia torto. Sarà considerato pagamento tardivo? Ci saranno da pagare sanzioni? Cosa deve fare il consumatore una volta sospeso il pagamento? Al momento non si sa.
La frase inserita nelle Faq del sito dell’Agenzia (“
L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni”) non chiarisce cosa succederà se, a seguito del riscontro, l’Agenzia darà poi torto al consumatore, ossia se riterrà che il pagamento fosse invece dovuto. Saranno applicate sanzioni? Quali?
Il decreto n. 94 del 13/5/2016 stabilisce: “
Nei casi in cui la tardivita’ (ndr. del pagamento del canone)
non dipenda da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico“. Non è ancora chiaro, però, quali sono le cause imputabili. Il rischio è che la sospensione del pagamento nella fattura per ragioni o autocertificazioni che poi si rivelano sbagliate o inesatte o non congrue con i dati in possesso dell’Agenzia, dia luogo all’applicazione di interessi e sanzioni.
CHI – Chi deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate?
Canone Rai: CHI deve presentare la dichiarazione
COME – Come si deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate?
Canone Rai: COME presentare la dichiarazione
QUANDO – Quando si deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate?
Canone Rai: QUANDO presentare l’autocertificazione
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Riportiamo gli esempi pratici di come va compilata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle entrate in Canone Rai: esempi di compilazione
DECRETO – Le novità previste dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4-6-2016
LE NOVITÀ – Le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016: canone in bolletta, esenzione per 75enni, suggellamento.
ALTRE REGOLE – Per approfondire le vecchie regole e la definizione di apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei programmi televisivi
Data: 9 aprile 2018
Autore: Mauro Antonelli
Aggiornamento: 4 febbraio 2020