Ebbene, per il 2016, ovviamente se si aveva la tv, si doveva pagare entro il 31 ottobre 2016, in unica soluzione, ossia con un versamento unico di 100 euro. Ora, dal 2017 in poi, il pagamento va fatto con modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno e l’importo è diventato di 90 euro (se si vuole pagare in unica soluzione).
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.53/E del 7 luglio 2016, ha istituito i codici che dovranno essere utilizzati per il pagamento, che dovrà avvenire con il modello F24: TVRI per chi deve rinnovare l’abbonamento e TVNA per i nuovi abbonamenti. 2) Tra moglie e marito chi paga? La moglie. Risolto il problema della moglie e del marito. Ossia, se la moglie paga la bolletta della luce ed il marito pagava l’abbonamento alla tv, chi deve pagare il canone Rai? La risposta è: la moglie. Ossia i vecchi abbonati saranno sostituiti dal componente della famiglia che paga la luce. Nel decreto, infatti, è previsto che, nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura d’ufficio del canone di abbonamento televisivo al titolare del contratto di energia. 3) Nuove utenze. In caso di attivazione di una nuova utenza elettrica successivamente all’emissione della fattura con scadenza nel mese di ottobre, ossia a novembre o dicembre, “il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo“. 4) I soldi vanno prioritariamente per la luce. Una buona notizia. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Ossia, se non dite cosa state pagando, i soldi vanno per il pagamento della luce, evitando, così, problemi come il distacco della fornitura. Il pagamento parziale della fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento. 5) Solleciti di pagamento. “In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone”. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti, sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro 365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero, con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate. 6) No al distacco della luce. Una buona notizia. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica. 7) Niente sanzioni se il ritardo non dipende da noi. Nei casi in cui il tardivo versamento del canone “non dipenda da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico”. Non si sa attualmente quando le cause sono da imputare all’utente. 8) Rimborsi. Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, avverrà, una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della richiesta, mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché sia assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni (dalla ricezione da parte delle imprese elettriche dei dati trasmessi dall’Agenzia delle entrate). Una vittoria dell’UNC. Avevamo chiesto noi, infatti, il rimborso nella prima bolletta utile, dato che nella prima stesura del decreto erano previsti addirittura 6 mesi dalla richiesta del cliente. Manca, purtroppo, la tempistica entro la quale l’Agenzia dovrà verificare la spettanza, ossia pronunciarsi. Le modalità per la richiesta del rimborso sono state definite dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 2-08-2016 (Prot. n. 125604/2016). TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai. ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione.Canone Rai: il decreto Mise
Di seguito le novità introdotte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4-6-2016 (da non confondere con quello dell’Agenzia delle entrate sulla famosa autocertificazione).
1) Pagamento entro il 31 ottobre 2016 (31 gennaio a partire dal 2017) per chi non è titolare di utenza elettrica o per le isole.
Il decreto risolve il mistero di come devono pagare il canone le famiglie in cui nessun componente è titolare di utenza elettrica. Un caso denunciato proprio dall’Unione Nazionale Consumatori a fine gennaio 2016, quando nello scadenzario dell’Agenzia delle entrate apparve come data di pagamento il 1° febbraio 2016 (il 31/1 era domenica), scadenza poi ritirata a seguito della nostra segnalazione. Nessuna sanzione, quindi, per chi non aveva pagato entro il 1° febbraio 2016, come da noi richiesto.
Una circostanza molto frequente nelle case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari), ma che riguarda anche chi risiede in una casa in affitto senza aver intestata la bolletta elettrica, i bidelli che vivono nelle scuole, i portieri che risiedono nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica o chi abita in quelle isole che non sono interconnesse alla rete di trasmissione nazionale: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.