Canone Rai: le novità della legge di stabilità 2016

Redazione UNC
31 Gennaio 2020
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Ecco le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208): 1) Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità, pessima, è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.  Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate (Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Canone Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino). La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata“. Ossia, ahimè, dovrete ripresentarla ogni anno. L’Agenzia delle entrate ha successivamente precisato sul suo sito che la dichiarazione di addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino)  non va ripresentata ogni anno. Solo la dichiarazione di non detenzione (quadro A) va ripresentata ogni anno. In pratica ogni anno dovrete dire di non avere una tv. 2) Pagamento in bolletta. Il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. Quando, invece, nessun componente della famiglia è titolare di utenza elettrica, per il 2016, il decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4-6-2016, prevede il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre (dal 2017 in poi il pagamento con modello F24 avviene entro il 31 gennaio). L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.53/E del 7 luglio 2016, ha istituito i codici che dovranno essere utilizzati per il pagamento, che dovrà avvenire con il modello F24: TVRI per chi deve rinnovare l’abbonamento e TVNA per i nuovi abbonamenti. 3) Autocertificazione. La dichiarazione di non detenere apparecchi deve essere presentata nelle forme previste dalla legge, inviando il modellino predisposto dall’Agenzia delle entrate e che trovate sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it Si ricorda che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false (la dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all’art. 76, prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale…”. 4) Importo. Per l’anno 2016, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. Un importo, per quanto diminuito, troppo elevato. Considerando l’obiettivo del Governo di recuperare l’evasione, infatti, per mantenere il gettito invariato l’abbonamento avrebbe dovuto essere pari a 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%. Nel 2017 la successiva Legge di Bilancio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha ridotto l’importo a 90 euro. L’importo del canone sarà indicato nella fattura in modo distinto dal resto della fattura, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l’importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l’eccezione del 2016, cfr. la voce scadenza). L’importo non è imponibile ai fini fiscali, ossia non pagheremo l’Iva sui 100 euro (o 90 euro). 5) Scadenza. Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio. L’importo sarà, quindi, di 70 euro e non di 60, dato che la legge di stabilità prevede che le rate “s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre“. Quindi, il 1° di luglio, scade già il pagamento della settima rata. Per chi riceve normalmente le bollette bimestrali a giugno, il canone sarà addebitato in quella di agosto (e l’importo salirà a 80 euro). Dal 2017 l’importo del canone è sceso a 90 euro. Di conseguenza le rate saranno di 9 euro al mese. Il primo addebito sarà nella prima bolletta utile dopo il 1° gennaio (18 euro se arriva a febbraio).    6) Domiciliazione automatica. Attenzione: le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario delle fatture per la fornitura di energia elettrica si estendono automaticamente al pagamento del canone di abbonamento televisivo. E’ fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’ utente. Ossia, per revocare la domiciliazione del canone, dovete revocare anche quella della luce. 7) Sanzioni e arretrati. Molti consumatori ci chiedono: non ho mai pagato il canone Rai, ma quest’anno per la prima volta pagherò: rischio qualcosa per gli arretrati? Risposta: legalmente il pagamento del canone è dovuto solo dal momento in cui una famiglia entra in possesso della tv. E’ sempre stato così e lo è ancora. La nuova legge di stabilità ha previsto che “la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica”, ma questa presunzione è entrata in vigore con la pubblicazione della legge, ossia il 1° gennaio 2016 e, dato che non può giuridicamente equivalere ad una certezza, consentono, a decorrere dall’anno 2016, per superarla, di presentare all’Agenzia delle entrate l’autocertificazione per dire che non si possiede la tv. Non si può, quindi, estendere automaticamente la presunzione al passato. Naturalmente non si può escludere che poi, come già facevano in precedenza, provino a chiedere anche gli arretrati, domandando, magari, al consumatore da quando ha la tv, anche se nulla rispetto a questo si dice nella Legge di stabilità, che non ha introdotto a riguardo alcuna modifica legislativa. La prescrizione per il recupero di eventuali importi non versati è di 10 anni. In ogni caso ricordiamo che se si autocertifica il falso ci si espone a responsabilità penali. 8) Seconde case. In teoria non ci sono novità, ma in pratica si. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone, infatti, è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica“. Il testo della legge di stabilità, sopra riportato, è sostanzialmente uguale alla vecchia regola. Attenzione, però, allo stato di famiglia: se non siete nello stesso stato di famiglia dovete pagare due volte il canone!  Se, ad esempio, la moglie ha la residenza in un luogo diverso rispetto al marito, ad esempio nella seconda casa, si devono pagare due canoni. E’ sempre stato così, solo che in passato la regola non trovava quasi mai applicazione, visto che era difficile intercettare l’evasore. Ora, invece, con il pagamento in bolletta, il doppio pagamento diventa concreto, in particolare nel caso di doppia utenza elettrica residenziale intestata a due coniugi differenti, ad esempio prima casa al marito e seconda casa alla moglie. Il rischio permane, comunque, anche se la bolletta elettrica è intestata in entrambe le case allo stesso coniuge, visto che i Comuni dovranno trasmettere  all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle famiglie anagrafiche. Ricordiamo che la famiglia che conta è quella individuata dall’articolo 4 del DPR del 30 maggio 1989 n. 223: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona“. 9) Esenzione. Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro) per gli anni dal 2016 al 2018. Sempre poco, ma meglio di prima. Il problema è che questo innalzamento della soglia, che all’epoca andava finanziato con le eventuali maggiori entrate frutto della lotta all’evasione, necessitava, per diventare operativo, di un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico. Questo decreto è stato varato solo nel 2018 (decreto 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018) e innalza la soglia di esenzione del canone Rai per gli over 75 da 6.713,98 euro a 8000 euro (reddito complessivo familiare) SOLO “per l’anno 2018”, ossia per il canone Rai del 2018 e NON anche per gli anni 2016 e 2017, come era invece previsto dalla Legge di stabilità 2016. Si ricorda che il reddito da considerare è sempre quello relativo all’anno precedente a quello per cui si chiede l’esenzione. Se, quindi, nel 2017, ossia con riferimento all’anno di imposta 2017, avevate un reddito familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 8.000 euro, potete chiedere l’esenzione del canone Rai 2018, ossia per l’anno 2018. Nessuna possibilità di rimborso, come invece ha sempre chiesto l’Unione Nazionale Consumatori, per chi, in precedenza, aveva una soglia di reddito superiore a 6.713,98 euro ma inferiore a 8.000 euro e che, quindi, è stato costretto a pagare il canone Rai del 2016 e del 2017 per colpa della ritardata emanazione di questo decreto attuativo. Per l’anno 2017 e per gli anni precedenti, infatti, la soglia resta quella di 6.713,98  euro. La soglia di 8.000 euro, introdotta per l’anno 2018, è stata poi rinnovata anche per l’anno 2019 ed è diventata definitiva dal 2020 in avanti. Infatti, l’art. 1, comma 355 della Legge di Bilancio 2000, ossia della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha modificato l’articolo 1 comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, innalzando definitivamente a 8.000 euro annui la soglia di esenzione per chi ha 75 anni o più. Il comma 132 è diventato: “A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa”. Il nuovo modello per richiedere l’esenzione è reperibile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Se, pur avendo diritto all’esenzione, il canone tv è già stato versato, è possibile richiedere il rimborso utilizzando l’apposito modulo. Con la stessa istanza può essere richiesta contestualmente anche l’esenzione dal canone. L’istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Canone Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected] purché i documenti siano firmati digitalmente. Infine, tali richieste possono essere consegnate dall’interessato presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. 10) Suggellamento. Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità. Il suggellamento, però, è stato abolito per il futuro (ossia non si può più fare). La legge dice:” A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge non e’ più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento“. Nulla si specifica nella legge di stabilità per chi lo ha fatto in passato.  L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che chi ha fatto il suggellamento in passato, ossia entro il 31 dicembre 2015, deve compilare la dichiarazione per dire di non avere altre tv (cfr. Tutto sul canone). TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai. ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione. Data: 3 agosto 2017

Autore: Mauro Antonelli Aggiornamento: 31 gennaio 2020
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