Canone Rai: le novità della Legge di stabilità
Ecco le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016:
1) Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità, pessima, è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata“. Ossia, ahimè, dovrete ripresentarla ogni anno.
2) Pagamento in bolletta. Il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. Per chi, invece, non è titolare di utenza elettrica, vale quanto detto al punto 1) del vademecum precedente, ossia, per il 2016, pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre.
3) Autocertificazione. La dichiarazione di non detenere apparecchi deve essere presentata nelle forme previste dalla legge, inviando il modellino predisposto dall’Agenzia delle entrate (vedete il primo vademecum) e che trovate, oltre che sul nostro sito, anche sui siti www.agenziaentrate.it www.finanze.it e www.canone.rai.it Si ricorda che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false (la dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all’art. 76, prevede che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale…”.
4) Importo. Per l’anno 2016, poi si vedrà, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. Un importo, per quanto diminuito, troppo elevato. Considerando l’obiettivo del Governo di recuperare l’evasione, infatti, per mantenere il gettito invariato l’abbonamento avrebbe dovuto essere pari a 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%. L’importo del canone sarà indicato nella fattura in modo distinto dal resto della fattura, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l’importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l’eccezione del 2016, cfr. la voce scadenza). L’importo non è imponibile ai fini fiscali, ossia non pagheremo l’Iva sui 100 euro.
5) Scadenza. Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio. L’importo sarà, quindi, di 70 euro e non di 60, dato che la legge di stabilità prevede che le rate “s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre“. Quindi, il 1° di luglio, scade già il pagamento della settima rata. Per chi riceve normalmente le bollette bimestrali a giugno, il canone sarà addebitato in quella di agosto (e l’importo salirà a 80 euro).
6) Domiciliazione automatica. Attenzione: le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario delle fatture per la fornitura di energia elettrica si estendono automaticamente al pagamento del canone di abbonamento televisivo. E’ fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’ utente. Ossia, per revocare la domiciliazione del canone, dovete revocare anche quella della luce. Bisognerà, quindi, prestare molta attenzione a luglio o agosto per evitare prelievi automatici non dovuti dal proprio conto corrente ed essere costretti, poi, a chiedere la restituzione dei soldi.
7) Sanzioni e arretrati. Molti consumatori ci chiedono: non ho mai pagato il canone Rai, ma quest’anno per la prima volta pagherò: rischio qualcosa per gli arretrati? Risposta: legalmente il pagamento del canone è dovuto solo dal momento in cui una famiglia entra in possesso della tv. E’ sempre stato così e lo è ancora. La nuova legge di stabilità ha previsto che “la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica”, ma questa presunzione è entrata in vigore con la pubblicazione della legge, ossia il 1° gennaio 2016 e, dato che non può giuridicamente equivalere ad una certezza, consentono, a decorrere dall’anno 2016, per superarla, di presentare all’Agenzia delle entrate l’autocertificazione per dire che non si possiede la tv. Non si può, quindi, estendere automaticamente la presunzione al passato. Naturalmente non si può escludere che poi, come già facevano in precedenza, provino a chiedere anche gli arretrati, domandando, magari, al consumatore da quando ha la tv, anche se nulla rispetto a questo si dice nella Legge di stabilità, che non ha introdotto a riguardo alcuna modifica legislativa. La prescrizione per il recupero di eventuali importi non versati è di 10 anni. In ogni caso ricordiamo che se si autocertifica il falso ci si espone a responsabilità penali.
8) Seconde case. In teoria non ci sono novità, ma in pratica si. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone, infatti, è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica“. Il testo della legge di stabilità, sopra riportato, è sostanzialmente uguale alla vecchia regola.
Attenzione, però, allo stato di famiglia: se non siete nello stesso stato di famiglia dovete pagare due volte il canone! Se, ad esempio, la moglie ha la residenza in un luogo diverso rispetto al marito, ad esempio nella seconda casa, si devono pagare due canoni. E’ sempre stato così, solo che in passato la regola non trovava quasi mai applicazione, visto che era difficile intercettare l’evasore. Ora, invece, con il pagamento in bolletta, il rischio di doppio pagamento diventa concreto, in particolare nel caso l’utenza elettrica sia intestata a due coniugi differenti, ad esempio prima casa al marito e seconda casa alla moglie. Il rischio permane, comunque, anche se la bolletta elettrica è intestata in entrambe le case allo stesso coniuge, visto che i Comuni dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle famiglie anagrafiche.
Ricordiamo che la famiglia che conta è quella individuata dall’articolo 4 del DPR del 30 maggio 1989 n. 223: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
9) Esenzione. Una buona notizia! Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro). Sempre poco, ma meglio di prima. Il problema è che questo innalzamento della soglia non è ancora operativo, perché va finanziato con le eventuali maggiori entrate che si presume arrivino rispetto a quanto previsto nel bilancio 2016. L’Unione Nazionale Consumatori ha ufficialmente chiesto che nel 2016 siano restituiti i canoni eventualmente versati da chi supera la vecchia soglia di esenzione di 6.713,98 euro anni ma non la nuova di 8000 euro.
10) Suggellamento. Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità. Il suggellamento, però, è stato abolito per il futuro (ossia non si può più fare). La legge dice: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e’ più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento”. Nulla si specifica nella legge di stabilità per chi lo ha fatto in passato. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi ha fatto il suggellamento entro il 31 dicembre 2015, dovrà fare una dichiarazione per dire di non avere altre tv (cfr. primo vademecum).
In caso di controversie, dubbi o richieste di assistenza, è possibile contattare gli esperti dell’Unione Nazionale Consumatori attraverso lo sportello Risolvi un problema o scrivendo un’email a [email protected].
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Autore: Mauro Antonelli
Data: 31 marzo 2016