Quando si deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate?
L’autocertificazione, ossia la “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” si può presentare sempre, in qualunque momento, ma con effetti diversi a seconda delle date di presentazione e del quadro da compilare (A o B o C).
QUADRO A – Dal 2017 in poi, ossia a regime, l’unica dichiarazione che va ripetuta è quella nella quale si dichiara di non detenere una tv, ossia il quadro A del modellino (“Dichiarazione sostitutiva di non detenzione” della televisione), cioè quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in alcuna casa. Questa dichiarazione, infatti, secondo la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Quindi va ripresentata ogni anno, per sempre, secondo i termini più sotto riportati.
QUADRO B – Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino, la “Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrice per l’addebito”), ossia quando si deve indicare la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone, non deve essere ripresentata annualmente.
Se, quindi, nel 2016 e negli anni successivi è andato tutto a buon fine e non sono nel frattempo intercorse modifiche, non dovrete ripresentarla.
Se, invece, dovete inviare la dichiarazione, ricordatevi che può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ma mentre nel 2016 il Quadro B del modello aveva sempre effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione (aveva effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione), ora, dopo la modifica del modello, fatto con provv. dell’Agenzia delle entrate del 24/2/2017, e l’introduzione nel Quadro B del campo “data inizio”, ossia della data dalla quale ricorrono i presupposti, ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati, ossia in base alla data che voi stessi inserirete nel campo “data inizio” del modello.
QUADRO C: Dichiarazione di variazione dei presupposti
La dichiarazione va presentata vengono meno i presupposti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ossia è intervenuta una modifica rispetto a quanto dichiarato in precedenza all’Agenzia delle entrate, e questo sia rispetto al quadro A ( ad esempio se si è dichiarato di non avere la tv, ma poi l’abbiamo acquistata o ci è stata regalata) che per il quadro B (ad esempio se la moglie, che ha una seconda casa, con utenza elettrica residenziale domestica, aveva indicato il codice fiscale del marito per il pagamento del canone, ma ora si è separata dal marito o comunque ha trasferito la sua residenza anagrafica nella seconda casa, per cui lei e suo marito sono diventate due distinte famiglie anagrafiche. In tal caso sono dovuti due canoni).
TERMINI QUADRO A – Il termine entro il quale dovrete presentare la dichiarazione di non detenzione della televisione (quadro A) è il 31 gennaio di ogni anno.
In dettaglio, il periodo di presentazione della dichiarazione, per essere esonerati dall’intero canone di un determinato anno, va dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno in cui dovreste pagare l’imposta.
Ad esempio, per essere esonerati dal canone Rai 2020, dovete presentare la dichiarazione dal 1° luglio 2019 al 31 gennaio 2020.
Se invece presentate questa dichiarazione in ritardo, nel nostro esempio dopo il 31 gennaio 2020, gli effetti sono i seguenti:
- dal 1° febbraio 2020 al 30 giugno 2020: siete esonerare dall’obbligo di pagamento solo per il secondo semestre del 2020 (luglio-dicembre 2020). Il primo semestre 2020 va, quindi, pagato.
- dal 1° luglio 2020 al 31 gennaio 2021: dovrete pagare l’intero canone 2020 e sarete esonerati dall’obbligo del pagamento solo per il canone dell’anno successivo, ossia del 2021.
ANNO 2016 – Ricordiamo quali erano le date passate, quelle che erano valide in via transitoria nel 2016 e, quindi, ormai superate. La dichiarazione, sia il quadro A che B, andava presentata a titolo preventivo (e non a luglio dopo aver ricevuto la bolletta della luce) ed entro il 16 maggio 2016 (sia se con raccomandata che se attraverso Caf o in via telematica tramite Fisconline o Entratel).
Di seguito cosa succedeva a chi aveva presentato la dichiarazione dopo il 16 maggio 2016:
1) Dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016:
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Quadro A. Quelle relative al quadro A (ossia quando si dichiara di non detenere una tv) presentate dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avevano effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre del 2016, ossia si perdevano circa 50 euro sui 100 del canone 2016 (il canone semestrale è pari a 51,03 euro).
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Quadro B. La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ossia quando si indica comunque la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone (cioè quando qualcuno della famiglia paga comunque il canone), ha effetto per l’intero anno di presentazione.
In questo caso, perciò, anche se si dichiarava in ritardo, si aveva diritto al rimborso del canone 2016 eventualmente pagato o addebitato per errore. In pratica, in caso di dichiarazione tardiva, vi salvavate dal doppio pagamento del canone. Se si paga due volte, potrete chiedere il rimborso di quanto eventualmente prelevato indebitamente in bolletta.
2) Dopo il 1° luglio:
- La dichiarazione, quadro A (ossia quando si dichiara di non detenere una tv), presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, ha effetto solo per il prossimo canone, quello del 2017, e quindi ci rimettete tutti i 100 euro dell’abbonamento televisivo 2016.
- La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ossia quando si indica comunque la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone (cioè quando qualcuno della famiglia paga comunque il canone), ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. Se, quindi, avete già pagato il canone in bolletta, potete ancora chiedere il rimborso.
TERMINI QUADRO B – La dichiarazione, se dovete farla, può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ma ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati, ossia in base alla data che voi stessi inserirete nel campo “data inizio” del modello.
Ad es, per il canone del 2017, questi sono i possibili effetti:
- Se il presupposto ricorre da una data precedente al 1° gennaio 2017 è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio 2017 e non si deve pagare il canone Rai 2017.
- se è inserita, nel campo “data inizio” del quadro B, la data 1 gennaio 2017 (ossia se il presupposto decorre fin dal 1° gennaio 2017) il canone non è dovuto per l’intero anno 2017 e quindi non va pagato.
- se è inserita la data 2 gennaio 2017, o una data compresa dal 2 gennaio al 1° luglio 2017, andrà pagato il primo canone semestrale di 45,94 euro e vi salvate dal canone del secondo semestre.
- se è inserita una data successiva al 1° luglio, dal 2 luglio 2017 al 1° gennaio 2018, è dovuto l’intero canone 2017 e non è dovuto dall’anno 2018.
- La “data inizio” non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ossia non si può anticipare la dichiarazione.
Facciamo un esempio pratico. Si tratta del caso in cui un figlio (oppure che un coniuge che si era separato) rientra in famiglia, ossia nello stato di famiglia. Quando è rientrato? E’ questa la data che dovete inserire, la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, ossia la data che risulta e che è stata dichiarata all’ufficio anagrafe del vostro Comune e a partire dalla quale c’è stata la modifica dello stato di famiglia. Ricordiamo che la regola generale è che il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Ossia un solo canone Rai all’interno della stessa famiglia. Ma se, ad es., il figlio rientra in famiglia non il 1° gennaio 2017, ma il 2 gennaio, allora i genitori pagano l’intero canone 2017, mentre il figlio, se aveva una tv, dovrà pagare il canone relativo al primo semestre 2017.
Se invece la data da cui decorre il presupposto, ossia la data a partire dalla quale si rientra in famiglia, è precedente al 1/1/2017, si può indicare 1/1/2017. In pratica, in tal caso, si può evitare di andare in Comune a chiedere il giorno esatto nel quale si è stati reinseriti nello stato di famiglia. Non ha importanza, infatti, se si è rientrati in famiglia il 25/12/2016 piuttosto che il 20/12/2016. L’importate è che sia avvenuto prima dell’1/1/2017.
ATTENZIONE: nel caso abbiate già pagato,
la domanda di rimborso con motivazione codice 4 (ossia quando il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, ma il canone è già stato pagato anche su un’altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica)
vale anche come dichiarazione sostitutiva. Quindi non c’è bisogno di compilare il quadro B dell’autocertificazione per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente del rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. E’ sufficiente compilare correttamente la domanda di rimborso.
Attenti, in particolare, a come compilate il campo “data fine”.
Chi attiva una nuova utenza, senza essere già titolare di altra utenza residenziale, deve presentare la dichiarazione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica. Per il 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione andava presentata entro il 16 maggio 2016, sia se con raccomandata che in via telematica.
TUTTO SUL CANONE – Per capire le regole generali sulla compilazione della dichiarazione, leggi
Tutto sul canone Rai
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle entrate, leggi
Canone Rai: esempi di compilazione