- codice 1: si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice 2: il richiedente è esentato per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri);
- codice 3: si è già versato il canone con modalità diverse dall’addebito in bolletta (ad esempio con addebito sulla pensione).
- codice 4: se è stato addebitato due volte, ossia anche sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
- codice 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.
- codice 6: altri motivi diversi dai precedenti.
Canone Rai: il rimborso si può chiedere anche on-line
Dal 15 settembre, il rimborso del canone addebitato in bolletta e non dovuto si può richiedere anche online, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it). Per accedere all’applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
Questa modalità si aggiunge a quelle tradizionali della posta raccomandata e della posta elettronica certificata (Pec), che erano già operative e restano ancora valide.
Possono chiedere rimborso non solo i titolari del contratto di fornitura di energia elettrica, ma anche gli eredi, che hanno pagato il canone tv non dovuto, tramite la bolletta della luce.
La richiesta di rimborso va sempre motivata, indicando uno dei sei codici associati alle singole motivazioni: