Cartella esattoriale, cosa fare
1169 (Sdc – gen. 2016) – La cartella esattoriale è l’atto con il quale l’Ente Esattore (nella provincia di Roma è l’Equitalia Gerit S.p.A.) agisce per recuperare un credito, nella fattispecie derivante da multe non pagate, dei Comuni o del Ministero dell’Interno.
E’ possibile fare Ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, esclusivamente per motivi inerenti a vizi di notifica del verbale di contravvenzione (o dei verbali di contravvenzione) sottesi all’emissione della cartella medesima: in pratica, se il cittadino non ha mai ricevuto il verbale (o i verbali) dell’epoca, può richiedere al Giudice di annullare la cartella.
Il suggerimento, quindi, è quello di analizzare sempre molto attentamente il contenuto della cartella notificata anche perché spesso le indicazioni ivi contenute e la descrizione dei pagamenti risultano difficilmente comprensibili ad un’analisi sommaria: frequentemente, infatti, non sono allegati alla cartella i verbali di contravvenzione o gli atti successivi e risulta necessaria un’attenta lettura della data di tali provvedimenti, della data della notificazione, della relata di notificazione, degli importi, delle maggiorazioni e delle spese del procedimento, della data di iscrizione a ruolo delle somme pretese.
La prima verifica è quella sui termini: infatti, la cartella esattoriale deve essere notificata entro 5 anni dalla data di ricevimento dei verbali di contravvenzione. Se riceviamo una cartella oltre tale termine, gli importi richiesti risultano prescritti e, pertanto, il Giudice non potrà fare altro che dichiarare tale prescrizione, accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento.
La seconda analisi da effettuare è più semplice ed è relativa all’effettiva notificazione dei verbali dell’epoca. Purtroppo, infatti, l’Ente Esattore notifica ai cittadini cartelle esattoriali per multe mai consegnate: anche in tal caso la cartella sarà nulla perché le multe devono essere notificate entro 90 giorni dall’infrazione (e non a distanza di anni!).
Bisogna prestare attenzione, quindi, alla relazione di notifica dei verbali dell’epoca contenuti nella cartella esattoriale. Anche perché, si può verificare l’ipotesi di una cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di contestazione la cui notificazione sia irregolare.
L’atto potrebbe essere consegnato a persona non abilitata alla ricezione dello stesso e, quindi, la notificazione risultare nulla ai sensi di legge. Ipotesi frequente, specie nelle città, è quella della consegna dell’atto al portiere dello stabile. L’art. 139, 3° co., c.p.c. consente la consegna del documento da notificare al portiere soltanto nell’ipotesi in cui né il destinatario stesso né una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda siano state reperite. Tale infruttuosa ricerca deve essere verbalizzata nella relata. Spesso accade che l’incaricato della notifica ometta di effettuare tale verifica limitandosi (per comodità) a lasciare gli atti nelle mani del portiere.
Secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la mancata ricerca delle persone ulteriormente abilitate a ricevere l’atto indicate nel comma 2° dell’art. 139 c.p.c. unitamente alla relativa certificazione nella relata di notifica, al fine di giustificare la consegna dell’atto al portiere dello stabile, determinano la nullità della notificazione. Inoltre, per la regolarità della notifica del verbale in questione, la legge prevede che l’organo notificatore dia notizia al destinatario dell’avvenuta notifica mediante l’invio di lettera raccomandata, così come prescritto dal comma 4° dell’art. 139 c.p.c. Quindi, se i verbali inseriti nella cartella esattoriale sono stati, all’epoca, lasciati al portiere, l’Amministrazione dovrà dimostrare di aver inviato la seconda raccomandata: in caso contrario, tutta la cartella sarà nulla.
Infine, bisogna citare il caso di cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di accertamento contro i quali era stato proposto tempestivo ricorso al prefetto. In questi casi il motivo di ricorso avverso la cartella sarà la mancanza del provvedimento prefettizio previsto a pena di nullità dalla legge.
Inutile sottolineare quanto sia importante conservare tutti i documenti e i dati relativi ai ricorsi presentati per un tempo di almeno 5 anni dalla presentazione degli stessi.
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Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 20 gennaio 2016