Bella
auto usata, tirata a lucido, senza danni apparenti; il venditore è rassicurante, mi tenta, ma come faccio a capire quanto mi costerà dopo l’acquisto? Oggi si può, applicando la
norma UNC DOC A01 emessa da UNC:
Costo indicativo in € per manutenzione straordinaria, ragionevolment prevedibile nei 24 mesi, dopo l’acquisto di un veicolo usato in base all’indice di uso pregresso, definito dalla norma UNC DOC A01.
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Il valore di IUP (
Indice di
Uso
Pregresso) è determinato in funzione del ciclo di vita dei sottosistemi dell’ auto usata, definito dallo standard della norma UNC DOCA01 in anni e/o Km a seconda della natura tecnologica del sottosistema, e determinato in base alla classe di costo dei singoli interventi ed alla lettura del conta km (se la manutenzione pregressa non è documentata la lettura del conta km viene moltiplicata per un coefficiente in base agli anni dalla produzione (decimo campo del numero di telaio) riportato nella tabella che segue), dagli
interventi di ripristino documentati eseguiti in passato, e dalla percorrenza annua attesa dall’acquirente.
Tabella coefficienti logorio
Anni |
Coeff. |
Anni |
Coeff. |
Anni |
Coeff. |
Anni |
Coeff. |
2 |
1,15 |
5 |
1,47 |
8 |
1,59 |
11 |
1,64 |
3 |
1,26 |
6 |
1,52 |
9 |
1,61 |
12 |
1,65 |
4 |
1,39 |
7 |
1,56 |
10 |
1,62 |
|
|
Un veicolo tenuto con normale cura, che ha avuto la manutenzione prevista dal costruttore fatta da persone qualificate, e sul quale si sia intervenuti quando necessario con ricambi di buona qualità con conseguente rinnovo del ciclo di vita del sottosistema interessato, ottiene uno IUP di 79, qualsiasi sia la sua età e percorrenza.
Nel caso di acquisto da un privato i costi sopra esposti sono molto maggiori ed a carico dell’acquirente in ogni caso, mentre se acquista da un professionista sono a carico del venditore perché conseguenti ad un difetto di conformità; solo se le informazioni precontrattuali (Art. 48 CdC) CONTENGONO IN FORMA ESPLICITA GLI EVENTI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI IN BASE AL PREGRESSO UTILIZZO (Art. 128.3 CdC), i costi di ripristino a carico del Professionista potranno essere depurati del “pregresso utilizzo” oggettivamente definito dalla norma, oltre che definire con certezza cosa è difetto di conformità e cosa no.
Il professionista che
altera il conta Km, migliora lo IUP considerevolmente ma dovrà farsi carico di
eventi “normali” trasformati in difetti di conformità, in applicazione dell’art. 129 del CdC, che dà peso contrattuale alle ragionevoli aspettative del cliente, che le tradizionali pratiche di vendita tendono ad elevare (vettura come nuova, la vettura sta bene, tenuta in modo maniacale, ecc)
Il diritto del consumatore, sancito dall’Art. 130 del CdC, è stato ribadito dall’ultimo provvedimento dell’AGCM (Antitrust – Provvedimento n. 25569) in materia di vendita di veicoli con percorrenza dichiarata inferiore a quella effettiva:
“Deve considerarsi, inoltre, che la condotta in esame appare idonea a generare effetti pregiudizievoli per i consumatori anche successivamente al momento dell’acquisto, posto che coloro che hanno acquistato le vetture interessate dal presente procedimento dispongono di beni che non solo hanno un valore inferiore rispetto al prezzo corrisposto, ma possono presentare necessità di manutenzione, frequenza di controlli e tagliandi non prevedibili all’atto dell’acquisto.”
Un ulteriore elemento di grande rilievo è il concetto di “eccessiva onerosità” del rimedio, per cui se il costo del rimedio ad un difetto di conformità risulti eccessivo, rispetto al valore del mezzo, il consumatore ha il diritto di esigere la risoluzione del contratto; la tabella 1, riporta anche il limite di eccessiva onerosità per un singolo rimedio, ma anche per successivi rimedi per difetti in cascata, che giustifica la richiesta di risoluzione del contratto, secondo i criteri della norma UNC DOC A01.
Con la diffusione della norma, che definisce i criteri quantitativi per l’applicazione dei principi del Codice del Consumo allo specifico mercato dell’usato, finalmente l’acquisto di un veicolo “non nuovo”, non è più un salto nel buio, ma una scelta consapevole e razionale, senza più il timore dell’inganno e delle suggestioni degli illusionisti ancorati ai metodi di vendita tradizionali, che il Codice del Consumo ha reso superati e pericolosi (per chi li segue ancora).
Autore: Raffaele Caracciolo
Data: 21 giugno 2016