Nell’ambito della protezione dei consumatori di cui all’articolo 153 del trattato, è opportuno che la Commissione consulti i consumatori sui problemi riguardanti la tutela dei loro interessi a livello comunitario.
Per questo, fin dal 1973 la Commissione è stata assistita da un foro creato a questo scopo da decisioni consecutive. La decisione della Commissione 2000/323/CE del 4 maggio 2000 che istituiva il Comitato dei consumatori (CC) è stata adattata all’evoluzione del quadro politico e giuridico (anche per tener conto dell’accessione di nuovi Stati membri) con la creazione dell’attuale ECCG, il Gruppo consultivo europeo dei consumatori.
Secondo la decisione 2003/709/EC (Commission Decision of 9 October 2003 setting up a European Consumer Consultative Group) il Gruppo può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi riguardanti la tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario.
La Commissione presiede le riunioni del Gruppo, fornendo i servizi di segretariato. L’ECCG è composto da:
a) un membro rappresentante le organizzazioni nazionali dei consumatori di ciascuno Stato membro;
b) un membro proveniente da ciascuna organizzazione europea dei consumatori.
I membri del Gruppo che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati dalla Commissione su proposta degli enti nazionali rappresentanti le organizzazioni dei consumatori istituite dagli Stati membri, laddove esse esistono, oppure da parte delle autorità nazionali competenti.
Il mandato dei membri è triennale e rinnovabile per una sola volta.
Su proposta della Commissione, il Gruppo può invitare rappresentanti di altre organizzazioni aventi come loro principali obiettivi la promozione degli interessi dei consumatori e attive in questo campo a livello europeo, ad associarsi al loro lavoro. Inoltre il Gruppo può invitare qualsiasi persona che abbia un’esperienza particolare su un certo punto dell’ordine del giorno a partecipare ai lavori in qualità di esperto.
I membri del Gruppo rappresentanti le organizzazioni nazionali dei consumatori sono naturalmente tenuti ad informare le associazioni che essi rappresentano nel Gruppo.
Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 8 maggio 2009