
I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non hanno la tv devono presentare la
dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo entro il
31 gennaio di ogni anno, altrimenti saranno costretti a pagare come minimo il
canone Rai del primo semestre, pari a 45,94 euro (il canone annuale è passato nel 2017 da 100 a 90 euro).
Questa dichiarazione, infatti, secondo la
Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Quindi va ripresentata ogni anno, per sempre. Non ha alcuna importanza, insomma, se avete già dichiarato di non avere una tv per il canone 2016 o negli anni successivi.
Il periodo di presentazione della dichiarazione, per essere esonerati dall’intero canone di un determinato anno, va dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno in cui dovreste pagare l’imposta.
Ad es., per essere esonerati dal canone Rai 2018, dovete presentare la dichiarazione dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.
Se, però, la dichiarazione non è stata inviata con un certo anticipo (almeno
20 dicembre per l’invio con
plico raccomandato), le prime rate del canone, con tutta probabilità sia quella di gennaio che di febbraio, pari a 9 euro al mese, saranno nel frattempo addebitate dalla compagnia elettrica.
Se nel frattempo il
canone fosse addebitato, il consumatore ha una doppia possibilità:
1) effettuare il
pagamento parziale della fattura, saldando la sola quota energia, secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento;
2) effettuare il
pagamento integrale della bolletta e poi presentare
domanda di rimborso.
Autore: Mauro Antonelli
Data: 17 gennaio 2018