- la prescrizione è il diritto di NON pagare quanto dovuto per un bene o un servizio (in questo caso quindi per i consumi di luce gas e acqua) se il titolare, e quindi l’azienda di luce e gas o il gestore idrico, richieda il pagamento oltre un periodo di tempo previsto dalla legge;
- ormai è stabilito che i consumi di luce, gas e acqua si prescrivono in due anni: questo significa che se si riceve una bolletta di conguaglio pluriennale gli importi oltre i due anni dalla data di emissione potranno non essere pagati;
- l’applicazione della prescrizione NON è automatica ma va espressamente richiesta al fornitore in forma scritta;
- la prescrizione si applica “senza se e senza ma” anche se il distributore di luce e gas o il gestore idrico non hanno rilevato le letture. dei contatori nel corso del tempo;
- nel caso, per timore di un distacco o perché non si conosceva la norma, si è pagato quanto non dovuto anche rateizzandolo, è possibile comunque contestarlo e chiedere che venga applicata retroattivamente;
- è sempre meglio gestire questi casi tramite gli esperti di UNC che attiveranno una procedura di conciliazione.
Autore: Marco Vignola
Data: 25 giugno 2021