E’ lecito l’aumento della tariffa telefonica da parte degli operatori rispetto a quanto previsto dal contratto?
Risponde Eleonora Di Felice, esperto Area Telefonia UNC
Gli operatori telefonici possono cambiare le tariffe previste nel contratto, ma gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza pagare alcuna penale. Tecnicamente questa situazione si chiama: modifica unilaterale del contratto ed è una delle cose che fa più arrabbiare i consumatori. Secondo la normativa, i consumatori devono essere informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, dell’eventuale aumento della tariffa telefonica (o genericamente della modifica contrattuale) e del diritto di recedere dal contratto qualora non accettino le nuove condizioni senza dover pagare nulla.
Cambiare operatore telefonico è un’operazione ben più semplice di quanto in molti pensano ed è gratuita soprattutto in casi come questo: basta rivolgersi al nuovo operatore scelto che si occuperà di aprire la pratica, trasferire il vecchio numero e disattivare il contratto con la vecchia compagnia telefonica.
Se il consumatore ha un prodotto che sta pagando in maniera rateizzata (come un cellulare oppure il modem) potrà indicare che vuole continuare a pagarlo a rate senza vederselo addebitare in un’unica soluzione.
E’ bene specificare che in caso di aumento della tariffa telefonica, se l’operatore osserva gli obblighi ex artt. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche e 6 della Delibera AGCOM n. 519/2015, vale a dire:
- informare il cliente dell’attivazione di un nuovo servizio o della modifica
- fornire al cliente 30 giorni di tempo per recedere gratuitamente dal servizio attivato
e il consumatore non comunica nulla alla società, la variazione del contratto si considera accettata.
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