La
garanzia auto tutela il compratore da eventuali difetti di conformità dell’auto che acquista. E’ bene ricordare che
chi acquista un’auto come consumatore ha diritti sanciti dal
Codice del Consumo, mentre
chi acquista come figura giuridica, cioè con la sua partita IVA esposta in fattura, continua a applicare il
Codice civile, ma solo se l’auto è stata acquistata per fini d’impresa.
Cosa prevede la garanzia legale
La
Garanzia legale prevista dal
Codice del Consumo, si applica per i primi
24 mesi dalla data di consegna dei veicoli nuovi, o percepiti come tali dal consumatore (importazione parallela di veicoli nuovi, ma già targati) e dei
veicoli usati. In quest’ultimo caso, la garanzia auto
può essere ridotto a 12 mesi purché con il consenso dell’acquirente, espresso prima della vendita. Infatti, l’equazione “
usato = garanzia 12 mesi” è falsa e la durata deve essere specificata nel contratto e non può essere surrogata da altre circostanze.
Ricordate che, salvo casi molto specifici, rivolgersi al servizio clienti della casa produttrice potrebbe farvi perdere tempo perché la legge vi
dà il venditore come unico referente in materia di garanzia e sta a voi evitare il ping pong delle responsabilità tra concessionario, officina e concessionario.
La garanzia convenzionale
Il
Codice del Consumo prevede che il
costruttore possa rilasciare una garanzia convenzionale propria, che solleva il venditore dalla responsabilità di gestire i reclami relativi a inconvenienti di tipo tecnico al veicolo, rimanendo tuttavia il riferimento del consumatore per gli aspetti contrattuali.
Insomma, se si presenta un malfunzionamento, la prima cosa da fare è mandare un reclamo scritto al venditore perché la
garanzia legale è sempre completamente gratuita.
Sarebbe la soluzione ideale, ma, al momento nessun costruttore la prevede; occhio quindi al contratto di vendita.
La gerarchia dei rimedi per i difetti di conformità
Ricordiamo che
il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia dei rimedi in caso di difetti di conformità, che l’auto sia acquistata nuova o usata. Ecco cosa prevede riguardo la garanzia auto:
- il primo obbligo è l’eliminazione del difetto dell’auto, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose senza spese per l’acquirente; qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa, allora si potrà:
- Negoziare una congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto; questa è la soluzione tipo per difetti consistenti nella mancanza di equipaggiamenti previsti dal contratto, o comunque per difetti che non impediscono l’uso “normale” del veicolo.
-
Sostituire il veicolo con uno identico, sempre senza spese per il Consumatore, compresi i costi di immatricolazione, IPT e quant’altro.
- Risolvere il contratto, cioè chiedere di restituire il veicolo e ottenere il rimborso di quanto pagato per l’acquisto, cioè il prezzo del veicolo ed eventuali spese di istruzione pratica di finanziamento. Il valore della percorrenza prima della scoperta del difetto si valuta per ridurre il rimborso del consumatore e se l’eventuale finanziamento è stato gestito dal venditore, allora insieme al contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento e le rate pagate vi dovranno essere restituite dalla finanziaria.
Ovviamente questi ultimi rimedi sono possibili sulla carta, ma trattandosi di situazioni molto onerose per il venditore, sono di fatto riservate ai casi più gravi dove il difetto è davvero consistente e invalidante.
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Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 12 agosto 2017
Aggiornamento: 13 gennaio 2022