1087 (Sdc – set. 2015) – In materia di garanzia post-vendita è il venditore ad essere responsabile del prodotto difettoso (sia che si tratti di elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.). La legge infatti stabilisce che l’acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di due anni che può far rivalere sul venditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.
I rimedi previsti dalla garanzia legale sono:
1) riparazione o sostituzione del bene (c.d. rimedi primari), che si caratterizzano per i seguenti elementi:
– sono alternativi, a scelta del consumatore, salvo impossibilità o eccessiva onerosità dell’uno rispetto all’altro;
– sono senza spese per il consumatore;
– devono essere posti in essere entro un congruo termine e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore;
2) riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari), che si caratterizzano per i seguenti elementi:
– sono anch’essi alternativi, a scelta del consumatore;
– sono attivabili nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; nel caso in cui riparazione o sostituzione siano tardive rispetto al termine congruo assegnato; nel caso in cui riparazione o sostituzione abbiano provocato notevoli inconvenienti al consumatore.
Pertanto, quando la riparazione o la sostituzione non abbiano dato esito favorevole per il consumatore, egli potrà richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (e cioè dovrà restituire la merce con restituzione contestuale del prezzo pagato) o la riduzione del prezzo (il consumatore potrà tenere il bene “difettoso”, ma con il rimborso di una parte del prezzo). Nel caso della riduzione del prezzo, l’entità della somma da restituire sarà proporzionata all’uso che sia stato fatto della cosa, valutando il singolo caso. Quali sono i termini per far rispettare la garanzia? Clicca qui per scoprirlo.
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Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 23 settembre 2015
Garanzia post-vendita: chi è responsabile del difetto?
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