Cosa dice la legge
L’obbligo del guinzaglio è previsto espressamente nel Regolamento di Polizia Veterinaria, che lo impone quando i cani si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. Se non sono tenuti al guinzaglio, i cani devono indossare una idonea museruola. Servono, inoltre, obbligatoriamente sia la museruola sia il guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico (art. 83). Inoltre, da alcuni anni, viene mantenuta in vigore in Italia un’Ordinanza del Ministero della Salute concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, che obbliga a condurre i cani utilizzando un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Sono escluse solo le aree per cani individuate dai Comuni. È anche sempre opportuno verificare se, nel luogo in cui ci si trova, esista un regolamento comunale, che renda obbligatorio sul quel territorio l’uso di guinzaglio e/o museruola per i cani condotti nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico.Responsabilità civili e penali
Quando un animale causa qualche danno, la persona che ne è proprietario o detentore ne è responsabile e deve provvedere al risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 2052 del Codice civile, a meno che non riesca a provare che si sia trattato di un caso fortuito oppure che la colpa dell’accaduto sia da attribuire al danneggiato. La Cassazione ha più volte sancito, a questo proposito, che “la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l’animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo” (tra le ultime pronunce in tal senso, si veda la sentenza Cass. Civ. n. 19506 del 19/07/2019). Bisogna tenere presente che la responsabilità potrebbe essere addirittura di tipo penale (art. 590 del Codice penale), nel caso in cui il cane provocasse lesioni personali (ad esempio con un morso a un bambino oppure facendo cadere un anziano). Sempre il Codice Penale punisce, seppure con una sanzione di tipo amministrativo, chi lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti oppure ne affida la custodia a una persona inesperta (art. 672 del Codice penale).Rischi per sé e gli altri
Lasciare il proprio cane libero, senza guinzaglio, per le strade o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico è un comportamento irresponsabile, che può diventare molto pericoloso. Molte norme lo vietano. La giurisprudenza più recente conferma che quando un cane ha l’incontrollata possibilità di dirigersi verso un altro cane e scatenare una zuffa (sarebbe lo stesso se aggredisse, spaventasse o anche solo urtasse una persona), questo fatto vale come causa di eventuali danni successivi. Significa che un giudice potrà considerare il fatto che il cane fosse libero e senza guinzaglio come movente sia della situazione di pericolo sia del danno derivante da eventuali azioni compiute in conseguenza, per difesa o per reagire alla situazione e fronteggiarla adeguatamente. Questo pone il proprietario dell’animale o il suo detentore nella condizione di doverne risponderne. Il prezzo potrebbe anche essere una vita umana. Autore: Paola Fossati (animalidacompagnia.it)Data: 4 febbraio 2020