1078 (Sdc – set. 2015) – Dai primi di settembre è entrato in vigore il decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. In pratica, tutte le conciliazioni che attualmente vengono già svolte, dai Corecom all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, dall’Autorità delle comunicazioni all’ABF, l’Arbitro Bancario e Finanziario, hanno grazie a questa novità una procedura uniforme, sia in termini di formazione e requisiti dei conciliatori, sia rispetto alla domanda di conciliazione che deve compilare il consumatore per accedere alla procedura e così via.
Una semplificazione necessaria ed un passo avanti nella direzione della trasparenza. Una legge che facilita l’accesso e valorizza strumenti che sono importanti per poter esercitare i propri diritti, ma soprattutto per ottenere una soluzione molto veloce e a costi sempre contenuti, spesso gratuiti, con ricadute ed effetti indiretti molto positivi in termini di decongestione del contenzioso nei tribunali e di riduzione dei tempi della giustizia. Unica macchia, in questa legge, sono le esclusioni da questa procedura. In particolare quelle previste dal punto 8, lettera f, secondo cui la nuova norma non si applica alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore che sembra escludere tutte le vertenze per le quali il professionista ha già attivato delle procedure”.
Un articolo preoccupante, in particolare, rispetto alle società di recupero crediti, perché sembra esclusa la possibilità per il consumatore di accedere alla conciliazione per contestare un addebito, se il professionista creditore ha già ceduto il credito ad una società di recupero crediti. Sarebbe un bel regalo alla lobby delle società di recupero crediti che già vessano i consumatori con richieste pressanti, al limite della scorrettezza.
Autore: Dino Cimaglia
Data: 9 settembre 2015
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